L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"sinistro stradale" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"sinistro stradale"


Domanda: Buongiorno avvocato, volevo chiederle, in caso di sinistro stradale commesso nei 15 giorni successivi alla prima scadenza semestrale, qualora l’assicurato non dovesse pagare la seconda rata, l’assicurazione risarcirebbe il danno causato?
Risposta: Gentile lettore, preliminarmente è bene evidenziare che il contratto di assicurazione viene stipulato per la durata di un anno mentre il pagamento del premio può’ essere corrisposto in unica soluzione o a rate.
Il pagamento del secondo semestre di un’assicurazione RCA è obbligatorio salvo l’ipotesi di cessione, demolizione o furto del veicolo.
Se la seconda semestralità di una polizza non viene corrisposta, a fine contratto non viene rilasciato l’attestato di rischio e, di conseguenza, dall’anno successivo si partirà dalla classe di merito 18, a prescindere dalla classe precedentemente raggiunta.
La copertura contrattuale viene meno dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del primo semestre indicato nel contrassegno di assicurazione: il veicolo, dunque, perde la copertura per la responsabilità civile. Ne consegue che in caso di sinistro l’eventuale risarcimento dovuto è a carico del proprietario.
L’art. 1901 c.c. disciplina l’ipotesi di omesso pagamento delle rate del premio: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.
Si segnala, inoltre, l’ordinanza n. 1751/2012 con la quale la Cassazione ha stabilito che “nei contratti di assicurazione della r.c. auto con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile, con la conseguenza che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione”.
Conclusivamente, si può affermare che entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine indicato dal contrassegno di assicurazione la Compagnia non può opporre al terzo danneggiato la mancata regolarizzazione del pagamento del premio e deve, dunque, procedere al risarcimento del danno.
Qualora, invece, si verifichi un sinistro oltre il c.d. termine di tolleranza il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione ed il risarcimento dei danni da circolazione stradale è a carico del Fondo di Garanzia Vittime della strada (in tal senso Cassazione n. 4353/2013).
Se, invece, il contraente versa il premio successivamente al quindicesimo giorno, il contratto viene riattivato dalle ore 24 del giorno del pagamento, ma i sinistri che si sono verificati durante la fase di sospensione non sono indennizzabili.
Si può, quindi, affermare che con il rimedio della sospensione il legislatore ha voluto evitare che il contratto perda efficacia in seguito al mancato pagamento del premio da parte del contraente, nel rispetto del principio generale della conservazione del contratto.

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