L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Danno e convivenza" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Danno e convivenza"

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Domanda: Risarcibilità del danno e convivenza
 
Risposta: Con la sentenza n. 8037 del 21.04.2016, la Cassazione ha escluso il risarcimento al convivente della madre la cui figlia è vittima di incidente stradale, in assenza di una famiglia di fatto. Se il rapporto non è tutelato in alcun modo dall’ordinamento, la lesione di esso non costituisce un danno risarcibile.
Già con sentenza n. 26972 /2008, la Suprema Corte sosteneva che: “in tanto sarà ipotizzabile un danno non patrimoniale non risarcibile, in quanto: (a) sia stato leso un interesse non patrimoniale della persona; (b) l’interesso leso sia “preso in considerazione” dall’ordinamento. In aggiunta a queste due condizioni, la risarcibilità del danno non patrimoniale esige altresì che: (c) ricorra una delle ipotesi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.); (d) la lesione dell’interesse sia stata di entità tale da superare la “soglia minima” di tollerabilità”.
Il convivente more uxorio della madre di persona vittima di incidente stradale deceduta a seguito dello stesso, per colpa altrui, non ha, dunque, diritto al risarcimento del danno poichè esso, consegue alla lesione di una situazione giuridica “presa in considerazione dall’ordinamento”, ciò che non sussiste nella fattispecie, trattandosi di relazione more uxorio e non di famiglia di fatto.
La domanda di risarcimento del convivente della madre della vittima era stata accolta nei primi due gradi di giudizio. La compagnia di assicurazioni proponeva proponeva ricorso per Cassazione per tre motivi tra cui la violazione dell’art. 2059 c.c. – per avere le sentenze di merito riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale anche al convivente della madre della vittima, nonostante lo stesso non fosse né padre né convivente della deceduta – oltre che la violazione dell’art. 2729 c.c.
Secondo la Suprema Corte non basta accertare l’esistenza di una relazione more uxorio tra il presunto danneggiato e la madre della vittima, né tale relazione può essere sic et simpliciter ricondotta alla fattispecie della famiglia di fatto che “non sussiste sol perché delle persone convivano. La sussistenza di essa può desumersi solo da una serie cospicua di indici presuntivi: la risalenza della convivenza, la diutumitas delle frequentazioni, il mutuum adiutorium, l’assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure”, circostanze tralasciate dal Giudice di merito che, sul punto, non ha svolto alcuna indagine incappando, pertanto, nella falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., per avere liquidato un danno non patrimoniale senza accertare se sussistessero tutte le condizioni di legge.
Secondo la Cassazione “La sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza dell’uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l’attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, che non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione”.
La Suprema Corte, quindi, accoglie il ricorso, sottolineando che il Giudice del rinvio “nell’accertamento della indicata situazione di fatto, non potrà limitarsi – come invece ha fatto la sentenza impugnata – a dedurne l’esistenza esclusivamente dal rapporto more uxorio tra la madre della vittima e il suo compagno di vita, ma dovrà accertare in concreto, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, se la persona che domanda il risarcimento abbia concretamente assunto il ruolo morale e materiale di genitore, ad esempio dimostrando di avere condiviso con la compagna le scelte educative nell’interesse della minore, ovvero di avere contribuito a fornirle i mezzi per il mantenimento della ragazza”.

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