Speciale - L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Conseguenze in caso di mancato pagamento del premio assicurativo." - Il Broker.it

Speciale – L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Conseguenze in caso di mancato pagamento del premio assicurativo."

img_6475Abbiamo ritenuto corretto pubblicare per tutti la domanda e risposta che è stata posta da un nostro lettore che ha letto la rubrica dell’Avv. Gian Carlo Soave.
Ecco domanda e, conseguente, risposta.

DomandaEgr. Avvocato, non pagando il premio della 2 rata la Compagnia assicuratrice è obbligata a rilasciare l’attestato di rischio? Se si quale norma regola questi casi? Grazie.

Risposta: Gentile Signore, spero di poterLe essere utile con le seguenti indicazioni. Premesso che il principale obbligo dell’assicurato è il pagamento del premio, si precisa che lo stesso può avvenire in una unica soluzione (c.d. premio unico) o in forma rateale, secondo quanto previsto nel contratto.

La suddivisione in due o più rate del premio dell’assicurazione RCA è una opzione che molte Compagnie concedono agli assicurati. Trattasi di formula che incide solamente sui tempi del pagamento e non sulla durata del contratto che è e resta annuale; pertanto vi è l’obbligo di pagare la seconda semestralità se non si vuole incorrere in una serie di complicazioni. Non rilevano, dunque, eventuali sopraggiunti problemi finanziari dell’assicurato, nè l’avere individuato Compagnie più convenienti, presso le quali ci si potrà assicurare solo allo scadere dell’annualità.
Le uniche eccezioni che non comportano sanzioni ricorrono in caso di demolizione, cessione o furto dell’automobile. In caso di ritardo nell’adempimento, si riceveranno dalla Compagnia solleciti di pagamento ai quali potrebbe seguire azione legale per il recupero coattivo del credito.

Inoltre, dopo quindici giorni di ritardo nel pagamento della rata, viene meno la copertura della polizza. La vettura, dunque, non può circolare e non può essere posteggiata sulla pubblica via. Dopo questo termine qualsiasi risarcimento dovuto per eventuali sinistri sarà del tutto a carico del proprietario del veicolo.

Infine, se la seconda semestralità non viene pagata alla scadenza, la Compagnia non rilascerà l’attestato di rischio, con conseguente perdita dei benefici accumulati nel tempo sulla classe assicurativa di merito.

In tal caso l’assicurato, anche in caso di cambio di Compagnia di Assicurazione, dovrà ripartire dalla diciottesima classe, perdendo così le classi di merito guadagnate negli anni. L’unica possibilità per non incorrere in sanzioni, qualora non si disponga di liquidità all’approssimarsi della scadenza della rata, è avvisare la Compagnia e bloccare la polizza,  sbloccandola quando si avrà la somma necessaria per pagare il dovuto.

Avv. Gian Carlo Soave

0 Comments

Leave A Comment