L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Infortunio in bicicletta" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Infortunio in bicicletta"

Domanda: Ho avuto un incidente in bicicletta mentre andavo al lavoro. Ho diritto ad essere risarcito?
Risposta: Con la sentenza n. 7313/2016, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un uomo che si era visto negato dai giudici di secondo grado il riconoscimento dell’infortunio in itinere a seguito di un sinistro occorsogli mentre tornava a casa in bicicletta.
In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto che la distanza casa-lavoro fosse eccessiva per spostarsi a piedi, avuto riguardo alla contingente necessità dedotta dal soggetto – somministrare una iniezione all’anziana suocera – e non abbastanza lontana per l’uso del mezzo pubblico. La Corte d’ Appello aveva, invece, sostenuto che non fosse stata provata la suddetta necessità per utilizzare il mezzo privato e poiché il percorso da coprire era breve, benchè non coperto da mezzi pubblici, aveva ritenuto non necessario l’uso del mezzo privato anche in considerazione dell’aggravamento del rischio derivante dall’utilizzare in città la bicicletta.
Il lavoratore ricorreva, dunque, in Cassazione lamentando che l’uso della bicicletta è da considerarsi sempre necessitato per recarsi al lavoro e dunque incluso nella tutela assicurativa.
La Suprema Corte ha applicato retroattivamente la norma che garantisce l’indennizzo a chi si infortuna in bicicletta. L’uso del velocipede è dichiarato «sempre necessitato» dalla legge 221/2015, il c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, che ha parzialmente modificato il T.U. dell’Inail (D.P.R. n. 1124/1965).
Detto principio è già stato recepito con la circolare n. 14/2016 che ha precisato che la nuova norma si applica anche agli eventi ancora in corso di decisione. L’Inail ha altresì precisato «alla luce della sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l’uso della bicicletta» di avere riconosciuto l’indennizzo per l’infortunio del lavoratore che si reca in bici a lavorare se l’evento lesivo si verificava su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e non invece su strada aperta al traffico di veicoli a motore. Dopo il collegato ambientale, l’infortunio con il velocipede è indennizzato indipendentemente dal tratto stradale in cui l’evento si verifica: «l’uso della bicicletta, infatti, grazie all’art. 5 della legge 221/2015, è equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi».
La Cassazione ha affermato che in materia di infortunio in itinere l’assicurazione comprende anche l’utilizzo del mezzo di trasporto privato se imposto da particolari esigenze tra le quali rivestono preminente rilievo i luoghi in cui la personalità dell’individuo si realizza in rapporto con la comunità familiare: «si tratta di una definizione della fattispecie dell’infortunio in itinere che va senz’altro condivisa perché maggior rispettosa dei canoni costituzionali della ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e della protezione dei lavoratori in caso d’infortunio (articolo 38 della Costituzione)».
Ha errato, pertanto, il giudice di merito a valutare la legittimità dell’utilizzo del mezzo solo in relazione “al criterio della distanza che separa l’abitazione dal luogo di lavoro (peraltro considerata in unico senso di percorrenza)”, la quale “tanto più quando venga in considerazione l’utilizzo della bicicletta, non può essere ritenuta in assoluto un criterio selettivo da solo sufficiente ad individuare la necessità dell’uso del mezzo privato”.
La Corte Suprema ha ritenuto fondato il motivo ed ha accolto il ricorso del lavoratore.

0 Comments

Leave A Comment