L'Avv. Gian Carlo Soave: "Diritto al risarcimento del danno e prova dell’esistenza del massimale" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave: "Diritto al risarcimento del danno e prova dell’esistenza del massimale"

Gian Carlo SoaveDomanda: Diritto al risarcimento del danno e prova dell’esistenza del massimale.
Risposta: Con sentenza 18 febbraio 2016 n. 3173, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che, in un contratto assicurativo, la prova dell’esistenza del massimale deve esser fornita dalla Compagnia di Assicurazione e non dal cliente. L’omessa indicazione, dunque, pregiudica l’Istituto e non l’assicurato, la cui domanda di risarcimento può essere comunque accolta per l’importo richiesto.
La Suprema Corte ha, così, respinto il ricorso di una Compagnia in un caso di responsabilità medica.
Nella fattispecie il chirurgo era stato ritenuto responsabile della morte di una paziente, seguita ad un intervento di rimozione di ernia ombelicale, eseguito nonostante le condizioni cliniche della vittima non solo lo sconsigliassero ma anzi lo rendessero molto rischioso.
La condotta del sanitario, nella circostanza, era stata ritenuta ulteriormente imprudente in quanto l’ospedale ove questi operava non era dotato di reparto di rianimazione: motivazioni tutte idonee e sufficienti a radicare un giudizio di responsabilità civile a carico del medico.
Il marito ed alcuni congiunti della paziente deceduta avevano chiesto il risarcimento del danno all’Azienda Sanitaria ed al medico. A seguito della transazione con l’ospedale, la Corte di Appello aveva condannato il chirurgo in solido con l’Assicurazione.
In Cassazione, la Compagnia aveva chiesto il rigetto della domanda di garanzia formulata dal chirurgo in quanto detto assicurato non aveva “provato la misura del massimale: non conoscendo la quale, nessuna condanna sarebbe possibile nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile”.
La Suprema Corte ha respinto i motivi di ricorso incidentale svolti dalla Compagnia di Assicurazioni del chirurgo, affermando che è sempre onere dell’assicuratore provare l’esistenza e l’ammontare del massimale.
Nelle assicurazioni di responsabilità “…la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti”. Il contratto “potrebbe essere dunque stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato”. Pertanto “il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso”.
Inoltre, va tenuto presente che ciò che fonda la pretesa dell’assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è “l’avverarsi d’un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto”.
L’esistenza del massimale e la sua misura “non costituiscono dunque i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore” e, come tali, debbono essere allegati e provati dalla Compagnia.
Da ciò consegue che “la mancata dimostrazione della misura del massimale nuoce all’assicuratore e non all’assicurato e non è ostativa all’accoglimento della domanda di garanzia da questi proposta”.
Si segnala, infine, che la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso incidentale dei congiunti della vittima per «omessa pronuncia» ovverosia per non aver deciso, in secondo grado, sul danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria. Secondo la Corte la rivalutazione monetaria, accordata in sentenza, è diversa dal ristoro dai pregiudizi patiti dal creditore per il “danno da mora”.
Funzione svolta invece dagli “interessi compensativi” che ristorano il creditore “del lucro finanziario che avrebbe potuto realizzare se, in caso di tempestivo adempimento, avesse potuto disporre della somma dovutagli ed avesse potuto di conseguenza investirla”.
Tale danno, però, “deve essere allegato e dimostrato, e non può essere liquidato in modo automatico”. Verifica da farsi in sede di rinvio.
Avv. Gian Carlo Soave

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