L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Il risarcimento del danno morale" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Il risarcimento del danno morale"

Gian Carlo SoaveDomandaIl danno morale è risarcibile?

Risposta: Fino all’anno 2006 il danno morale, inteso come sofferenza d’animo subita dal soggetto leso fisicamente, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, come danno risarcibile autonomamente dal danno biologico (lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale). Successivamente l’orientamento è cambiato.

Con la sentenza n. 26972/08, la Cassazione ha stabilito che “il danno morale non costituisce un’autonoma posta di danno diversa da quella relativa al c.d. danno biologico, entrambi essendo riconducibili al più ampio concetto di danno non patrimoniale”. 

Con la sentenza n. 11851/2015, la Suprema Corte ha ammesso l’autonoma risarcibilità del danno morale, distinta da quella del danno biologico, riconoscendolo solo nel caso di lesioni di non lieve entità.

Con la recente sentenza n. 339 del 13.01.2016, gli Ermellini hanno esteso l’ambito di risarcibilità alle micropermanenti, (lesioni di lieve entità) laddove tale danno venga provato, sia pure per presunzioni: “In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”.

Per ottenere, dunque, il risarcimento del danno morale è necessario che il soggetto danneggiato alleghi prove e fatti ulteriori rispetto a quelli relativi al danno biologico, al fine di quantificare la sofferenza patita. 

Si precisa che, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, nel risarcimento del danno biologico è compreso anche il calcolo di una generica sofferenza morale.

Si può, pertanto, ottenere il risarcimento di un danno morale autonomo e distinto da quello biologico, solo se le prove fornite dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza – diversa dal danno biologico – causata dalle lesioni subite.

Con un’altra pronuncia, la numero 349 sempre del 13.01.2016, la Cassazione – ancora in tema di danno non patrimoniale – ha chiarito che, anche in presenza della lesione di diritti costituzionali inviolabili, non è ipotizzabile il risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di grave e non futile pregiudizio del titolare dell’interesse leso che deve, comunque, essere allegato e provato.

Né è possibile chiedere il risarcimento del danno in via equitativa, in quanto detto tipo di liquidazione ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell’onere della prova a carico della parte. Pertanto, ai fini della liquidazione equitativa, dovrà essere accertata l’esistenza di un danno risarcibile, nonché verificata l’impossibilità o l’estrema difficoltà di un’esatta stima del danno dipendente da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nel dimostrare gli elementi per desumere l’entità del danno.

Avv. Gian Carlo Soave

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