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SPECIALE: Omicidio Stradale 

omicidio stradale 3OMICIDIO STRADALE – Speciale Avv. Gian Carlo Soave
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è entrata in vigore la legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”.Gli articoli introdotti nel codice penale sono i seguenti: 589-bis – Omicidio stradale; 589-ter – Fuga del conducente in caso di omicidio stradale; 590-bis – Lesioni personali stradali gravi o gravissime; 590-ter – Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali; 590-quater – Computo delle circostanze.
La fattispecie dell’omicidio stradale è caratterizzata da grande rigore sanzionatorio: il legislatore, infatti, tratta in maniera organica tutti gli omicidi colposi che si verificano a seguito della violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche quando commessi da conducenti in stato di ebbrezza e/o di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.
La stessa ratio legis è ravvisabile in relazione all’art. 590 bis c. p. per le lesioni personali gravi o gravissime derivate dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e/o da conducente ebbro o stupefatto.
I punti fondamentali della nuova legge riguardano:
Omicidio stradale, con previsione di tre livelli di pena corrispondenti a comportamenti di diversa gravità:
• pena da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti;
• pena da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua;
• pena da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.
Lesioni personali stradali la cui fascia sanzionatoria varia in base al tasso alcolemico rilevato ed alla gravità della violazione:
• in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi pena da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni;
• in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni;
• negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni;
• anche per le lesioni l’aggravante per la fuga va da un terzo a due terzi, ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 3 anni;
• sia per l’omicidio che per le lesioni, se l’evento è conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.
Revoca della patente per una durata variabile a seconda della gravità del fatto:
• revoca per 10 anni in caso di omicidio “semplice”;
• per 15 anni 15 anni in tutti gli altri casi;
• fino a 20 se il colpevole ha precedenti per droga ed alcol;
• fino a 30 anni in caso di fuga.
• Per le lesioni la revoca è per 5 anni, che salgono fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.
Aggravante per chi fugge: in caso di fuga l’aumento di pena va da un terzo a due terzi; è stata inoltre inserita una norma di chiusura in base alla quale la pena non può comunque essere inferiore a 5 anni. La pena è inoltre aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.
omicidio stradale 1Arresto obbligatorio in flagranza per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l’effetto di stupefacenti.
Nell’eventualità in cui il conducente provochi la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, di un’altra persona o più persone, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
L’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti; per essi, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena.
La pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
Per il nuovo reato sono raddoppiati i termini di prescrizione.
Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione correlata all’uso di droghe, la polizia giudiziaria può chiedere al Pm di autorizzarla (anche oralmente) ad effettuare un prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
Nelle more del giudizio – salvo che per il caso di omicidio stradale semplice (qui la sospensione può arrivare fino a un massimo di 3 anni ma non è prorogabile) – il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di 5 anni. In caso di condanna non definitiva la sospensione può essere prorogata fino ad un massimo di 10 anni.
Anche nel Codice della Strada vi sono state alcune modificazioni.
In tema di comportamento del conducente in caso di incidente, l’art. 189 comma 8 è stato sostituito del seguente testo “Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”.
Si è ritenuto di disporre la revoca della patente (art. 222 comma 2) a seguito della condanna o dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, anche qualora sia stata disposta la sospensione condizionale della pena. Inoltre, a seconda della gravità del fatto, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi tra i 5 e i 30 anni dalla revoca.
Per fattispecie di omicidio e lesioni personali stradali è previsto il ritiro della patente (art. 223), a seguito del quale, il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni se ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente. Infine, ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.
polizza_tutela_legaleNumerose, quindi, le novità della legge che non colpisce soltanto i c.d. pirati della strada ma anche coloro che commettono infrazioni diffuse, la cui gravità andrà valutata caso per caso.
Le nuove sanzioni, infatti, possono colpire anche chi effettua manovre pericolose, come l’eccesso di velocità, passare con il semaforo rosso, circolare contromano o fare inversioni di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o il sorpasso in corrispondenza di una linea continua o di un attraversamento pedonale.
Il modo migliore per tutelarsi in situazioni come quelle descritte – tutelando, dunque, la propria mobilità – è quella di sottoscrivere polizze RCA comprendenti la copertura di tutela legale, in modo da avere a disposizione un massimale adeguato per avvalersi di una difesa legale esperta e qualificata.
Con la nuova normativa, infatti, possono verificarsi eventi che portano quasi obbligatoriamente davanti ad un giudice penale, con conseguenti rischi di condanne anche gravi. In tali circostanze i costi per spese legali, consulente e medico legale possono essere anche molto elevati.​
L’ampliarsi delle fattispecie penalistiche, delle aggravanti nonché delle pene richiedono, dunque, una copertura dell’assicurato sotto il profilo della tutela legale utile, altresì, per essere al riparo anche da sgradevoli inconvenienti che possono occorrere non solo alla guida di veicoli ma anche quali pedoni, ciclisti o trasportati.​​​​​​​
Vi sono coperture che assicurano il titolare della patente e quindi si è tutelati alla guida di qualsiasi veicolo e coperture che assicurano un singolo mezzo, assicurando, dunque, qualsiasi conducente alla guida di quel veicolo.
Tra le garanzie offerte possono esservi la copertura delle spese legali nel corso di un eventuale procedimento penale di natura colposa o contravvenzionale; per ottenere un risarcimento in caso di danno subito; per il ricorso contro l’eventuale provvedimento di sospensione della patente in seguito a incidente; per l’attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un sinistro stradale.
Inoltre, esistono polizze di tutela legale che consentono di estendere gli ambiti di copertura a vertenze relative ad opposizioni a sanzioni amministrative, a vertenze volte ad ottenere il rimborso spese per la partecipazione ad un corso per il recupero dei punti della patente persi o per sostenere un nuovo esame di guida.
Gian Carlo SoaveAvv. Gian Carlo Soave

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