L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "collaborazione E con B" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "collaborazione E con B"

La-legge-e--uguale-per-tuttiEccoci anche questa settimana con una nuova domanda e una nuova risposta da parte del nostro amatissimo Avvocato Gian Carlo Soave, sempre più conosciuto e letto.
DOMANDA:

“Buongiorno Avvocato,
Sono un giovane intermediario assicurativo iscritto alla sezione E del RUI che esercita la professione con passione maniacale,  se possibile vorrei approfittare delle sue profonde conoscenze in materia per chiederle qualche delucidazione in materia. Le spiego : Sto iniziando una collaborazione con un broker iscritto regolarmente al rui se B ” che quindi è tenuto a rispettare tutto quanto stabilito dalla art 115 del c.d.a. ” lo stesso usufruisce come da 7 a _ 7 b della collaborazione di broker grossisti per la collocazione di polizze cvt presso concessionarie di auto . La mia domanda é : siccome il mio broker a seguito di bonifico intestato alla sua societa di broker, rilascia documentazione a lui intestata riportando data effetto, massimali, contraente,  compagnia assicurativa e relativo numero polizza , con premio di riferimento comprensivo di spese di brokeraggio, é valida a tutti gli effetti questa documentazione ? Nel caso questo mio broker non dovesse fare la rimessa al broker grossista o alla compagnia, il cliente “contraente”  può fare richiesta al fondo di garanzia ? O non avendo la polizza rilasciata direttamente dalla compagnia erogatrice della garanzia non può fare nulla ?? . Molto probabilmente queste polizze cvt sono frutto di convenzioni particolari da loro stipulate o libri matricola. Se lei potesse darmi una mano le sarei veramente grato. Cordiali saluti .  Natalino E.”

RISPOSTA:

Gian Carlo SoaveGentile Signor E., spero di poterLe essere utile con queste brevi indicazioni che seguono.
Sicuramente per una risposta più dettagliata bisognerebbe conoscere più precisamente gli accordi stabiliti tra Compagnia, broker e broker “grossista”.
Il Broker assicurativo è un professionista il cui compito è mediare tra Compagnie di Assicurazioni e propri clienti per reperire sul mercato le soluzioni assicurative più adatte alle esigenze di coloro che si affidano al suo servizio.
Egli, dunque, offre la propria assistenza alla clientela dalla quale ha ricevuto specifico incarico (lettera di nomina o incarico di brokeraggio) per la determinazione del contenuto dei contratti e per la loro gestione in piena autonomia rispetto ai singoli assicuratori. L’attività del Broker è, quindi, rivolta a curare gli interessi assicurativi del cliente nel rapporto con la Compagnia.
Se l’incarico conferito al broker prevede che egli si occupi anche della gestione del contratto assicurativo, il pagamento del premio eseguito in buona fede dall’assicurato in favore dell’intermediario o ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazioni.
Il Broker di assicurazione può:
essere referente (corrispondente) di una o più Compagnie di assicurazioni straniere e venderne i relativi prodotti;
operare in rappresentanza del cliente, indipendente da contratti con Compagnie assicurative.
svolgere la funzione commerciale del “grossista” (wholesale);
Il Broker “corrispondente” è il riferimento commerciale sul territorio della Compagnia assicurativa straniera.
Il Broker che opera per conto del proprio cliente, senza legami commerciali con imprese assicuratrici, è il vero intermediario indipendente, che ricopre la figura di mediatore nella ricerca della copertura assicurativa più consona alle esigenze del cliente stesso.
Il Broker “grossista” ha la funzione “di piazzare nel mercato assicurativo i rischi assunti dal dettagliante” (c.d. “broker retail”) mettendo a disposizione di questi la propria esperienza e una gamma di prodotti per i quali ha negoziato con le imprese di assicurazione condizioni tecniche ed economiche particolarmente vantaggiose per gli assicurati.
Egli svolge un’attività ad oggi non ancora disciplinata dalla normativa sull’intermediazione, ma sempre più diffusa in Europa.
Nell’ambito della collaborazione, ciascun intermediario eserciterà in proprio ed in piena autonomia l’attività che gli è propria. Quella del broker dettagliante sarà supportata dalla consulenza del grossista nella ricerca delle coperture più adeguate alle esigenze del cliente a condizioni che, altrimenti, non riuscirebbe ad ottenere, mentre il grossista, a sua volta, selezionerà prodotti o servizi da segnalare, fornendogli, con riguardo agli stessi, adeguata consulenza ed assistenza tecnica.
Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente, salvo il diritto di rivalsa nei loro rapporti interni.
Nell’allegato 7B, cui Lei si riferisce,  il broker “retail” dovrà rendere adeguata informativa al cliente in relazione alla circostanza che si rivolgerà al broker “wholesale”, così da assicurare, anche in ambito collaborativo, il rispetto dei principi dell’intermediazione assicurativa in materia di informativa precontrattuale.
L’assicurato deve, dunque, essere informato del fatto che l’attività di intermediazione è svolta in collaborazione tra più intermediari dei quali bisogna fornire l’identità, la sezione di appartenenza ed il ruolo svolto nell’ambito della collaborazione.
In relazione all’aspetto economico, talvolta accade che vi siano professionisti che scelgono di farsi remunerare dal cliente e non dall’operatore assicurativo emittente la polizza.
In alcuni casi, salvo espressa liberatoria da concedere a cura dell’assicuratore, non può essere concessa la liberatoria incasso al Broker Retail o intermediario proponente con la conseguenza che, sui modelli di informativa precontrattuale, essi dovranno avvertire del fatto che  il pagamento del premio non avrà effetto liberatorio e che la copertura sarà subordinata all’assolvimento degli obblighi  assunti dall’intermediario Retail o proponente nei confronti del broker grossista che ha il rapporto con gli assicuratori, purché  abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi.
In mancanza di detta liberatoria, ai fini della decorrenza della garanzia nonché dell’effetto liberatorio, il pagamento dei premi deve essere effettuato direttamente dal Cliente o dall’intermediario retail/proponente.
In linea di principio, qualora il broker scelga di stipulare le polizze attraverso un broker “grossista” e non direttamente con la direzione generale della Compagnia non potrà aversi aggravio dei costi di distribuzione a carico degli assicurati.
L’intermediario retail o proponente che dovesse valutare, in via occasionale e per la particolare complessità della trattativa o della gestione del rapporto con il cliente/assicurato, l’emissione di una fattura di consulenza, dovrà evidenziarlo all’assicurando in modo esplicito, prima della conclusione del contratto, evitando di presentargli un importo complessivo da cui non risulti agevole l’individuazione dei singoli importi nonchè la relativa competenza e tassazione fiscale.
Generalmente, il Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, non interviene a garanzia né del Broker “grossista”, in caso di mancato versamento del premio da parte dell’intermediario né dell’intermediario Retail o proponente nel caso in cui il Broker “grossista” ometta di versare il premio agli assicuratori.
Qualora, invece, il fondo dovesse risarcire il danno cagionato da un Broker (retail o wholesale) al cliente o all’impresa di assicurazione, lo stesso avrebbe l’obbligo di regresso nei confronti di tutti gli intermediari siano essi retail o wholesale in collaborazione dei quali dovesse essere stato proposto o collocato il contratto di assicurazione.
Segnalo che il Fondo di garanzia provvede al risarcimento del danno nei casi e nei modi previsti dell’art. 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 03 febbraio 2015 n. 25; lo stesso Fondo si alimenta con il contributo dei singoli aderenti al Fondo come previsto dall’art.11 del medesimo D.M..
“Art.9.
Modalità di intervento del Fondo
1.L’intervento del Fondo è attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta è corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l’intervento del Fondo, nonché la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformità a quanto stabilito dal Comitato.
2.Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e i mediatori solidalmente responsabili, ed entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, in ragione dei fatti e delle circostanze che hanno determinato il sinistro trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza di cui agli articoli 110 e 112, comma 3, del codice, la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.
3.Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il sinistro sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali il danno non è risarcibile.4.Nel caso in cui l’assicuratore comunichi che il sinistro non è risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.5.Qualora l’assicuratore comunichi che il danno è risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell’assicuratore. Il danneggiato che non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni. 6. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all’IVASS per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 329 e seguenti del codice.7. Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e può chiamarli in causa a norma dell’articolo 1917, comma quarto, del Codice civile. In ogni caso, il Fondo che ha pagato il sinistro anche nel caso di silenzio dell’assicuratore può attivare tutti i diritti e le azioni nei confronti di quest’ultimo allo scopo di recuperare le somme corrisposte, nonché per far accertare che il sinistro liquidato rientrava nella copertura;
“Art.11.
Contributi annuali
1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, è determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115, comma 3, del Codice. 2. Il contributo è versato al Fondo entro la data fissata nel decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nell’esercizio chiuso nell’anno solare precedente quello del versamento. Il Fondo può chiedere ulteriori documentazioni comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al Ministero dello sviluppo economico l’opportunità’ di chiedere all’ Ivass eventuali ulteriori verifiche.”

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