L'Avvocato Gian Carlo Soave risponde: "Interpretazione delle clausole contrattuali" - Il Broker.it

L'Avvocato Gian Carlo Soave risponde: "Interpretazione delle clausole contrattuali"

Gian Carlo SoaveDomanda: Interpretazione delle clausole della polizza assicurativa.

Risposta: La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 668 del 18/01/2016, si è occupata della questione relativa all’interpretazione delle clausole predisposte da uno dei contraenti a sfavore dell’altro e delle conseguenze in caso di ambiguità o scarsa chiarezza delle clausole stesse.

Nella fattispecie, una società produttrice di calcestruzzo aveva stipulato una polizza assicurativa con tre Compagnie a seguito di un contratto di finanziamento. All’esplosione di un’autoclave, a causa di un cedimento strutturale, era seguita la morte di un operaio: da qui la richiesta di indennizzo da parte della società alle Compagnie coassicuratrici, le quali però rifiutarono di pagare ritenendo che quel tipo di danno non rientrasse tra le ipotesi previste e coperte da garanzia.

Il contratto di assicurazione definiva il rischio assicurato con la formula “lo scoppio causato da eccesso di pressione“, per cui le Compagnie affermavano che la clausola non operasse in caso di cedimento strutturale così come si era verificato. In primo grado le Compagnie furono condannate; in appello la domanda risarcitoria venne invece rigettata.
Secondo la Cassazione è ravvisabile la violazione dell’art. 1362 c.c. in quanto l’interpretazione delle clausole contrattuali da parte dei giudici di appello era distaccata dalla volontà manifesta delle parti.
L’impresa edile, concludendo la polizza assicurativa, aveva, infatti, espresso la volontà di tutelarsi contro i danni da scoppio in genere, indipendentemente, quindi, dal motivo dello stesso. Tale richiesta era stata altresì asseverata da quella formulata dall’Istituto Bancario concedente il finanziamento per la costruzione dello stabilimento.
La Suprema Corte afferma, dunque, esservi violazione anche dell’art.1370 c.c. poiché in presenza di una clausola contrattuale ambigua, elaborata unilateralmente, i giudici di appello avrebbero dovuto ricorrere all’interpretazione contro lo stipulante, considerato l’orientamento prevalente in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale scopo della norma è quello di evitare che il predisponente possa avvantaggiarsi dell’ambiguità delle clausole unilateralmente elaborate, con un comportamento contrario al principio di buona fede e correttezza. 
L’ambiguità delle clausole avrebbe dovuto, infatti, indurre i giudici di merito ad interpretarla in senso sfavorevole e non favorevole alla parte che l’ha predisposta. 
La Terza Sezione della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che, al cospetto di clausole polisenso, è inibito al giudice attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dall’art. 1362 c.c. e ss. ed in particolare quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c”.
La Cassazione ha quindi affermato il principio secondo il quale il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e rispondente alle esigenze assicurative del cliente, pertanto in caso di clausola ambigua,  i giudici dovranno interpretare le stesse alla luce dell’art. 1370 c.c. e, dunque, contro il predisponente.
Avv. Gian Carlo Soave

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