L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Sinistro e veicolo non identificato" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Sinistro e veicolo non identificato"

Avv. Gian Carlo Soave
Avv. Gian Carlo Soave

Domanda: Viene risarcito il danno causato da un veicolo non identificato?

Risposta: La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24214/2015, ha stabilito un importante principio di diritto nel caso di incidente stradale causato da un veicolo «non identificato», determinando  che il danno alle cose è risarcibile solo se dal fatto siano derivati anche danni alla persona consistiti in invalidità superiore al 9%, chiarendo così l’assunto dell’art. 283, comma 2, del Codice delle Assicurazioni laddove afferma che nei sinistri stradali causati da ignoti il risarcimento alle cose è dovuto soltanto in caso di danni gravi alla persona (e solo per la parte eccedente i 500 euro).

La norma, infatti, non individua quali siano questi gravi danni, ma la Suprema Corte chiarisce che, in base ad un’interpretazione sistematica, si deve fare riferimento a postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente, ai sensi dell’articolo 138 Codice assicurazioni, per cui le lesioni c.d. “gravi” coincidono con quelle “non lievi”.

Ed ancora, la Cassazione ricorda che, secondo la relazione alla proposta di direttiva comunitaria «quando un sinistro abbia causato gravi danni alla persona il rischio frode è pressoché inesistente, in quanto nessuno si ferirebbe gravemente per ottenere il risarcimento del danno all’automobile».

In tale senso le c.d. «macropermanenti» dimostrano una maggiore veridicità della lesione, rispetto ai lievi traumi contusivi o al colpo di frusta che, diversamente dall’amputazione di un arto, possono essere simulati.

Inoltre, la Cassazione precisa che non rilevano le modalità del risarcimento – accordato in misura standard oppure superiore secondo la «personalizzazione»- in quanto «è il grado di invalidità permanente e non l’ammontare pecuniario del risarcimento del danno alla persona, la soglia scelta dal legislatore per tracciare la demarcazione tra danni alle cose risarcibili ed irrisarcibili».

Il fondo di garanzia per le vittime della strada interviene solo se le lesioni a persone superano il 9% di invalidità. 

Un modo, uno strumento convenzionale, dunque, per contrastare le frodi dei falsi incidenti attraverso le quali si cerca di depredare un fondo che rappresenta una tutela per gli utenti della strada, anche eventualmente a scapito di chi non abbia simulato le lesioni subite.

Nella fattispecie che ci occupa i danni materiali non sono stati risarciti alla ricorrente poiché le lesioni subite dai due soggetti che viaggiavano a bordo della sua autovettura hanno comportato postumi inferiori al 9%.

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