L'Avvocato Gian Carlo Soave risponde: "Consulenza tecnica d'ufficio" - Il Broker.it

L'Avvocato Gian Carlo Soave risponde: "Consulenza tecnica d'ufficio"

DomandaQuali sono i limiti di acquisizione dei documenti in sede di consulenza tecnica d’ufficio?

Risposta: La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015, ha definito i limiti del potere del consulente tecnico d’ufficio di acquisizione di dati e documenti estranei al processo, ai fini della redazione della relazione tecnica.
Nella fattispecie, la Corte d’Appello aveva ritenuto di non avvalersi delle risultanze della consulenza tecnica, poiché una delle parti aveva trasmesso al consulente alcuni documenti violando così i termini per la produzione documentale in giudizio nonché il principio del contraddittorio.
La parte impugnava, dunque, la sentenza chiedendo applicazione del principio in forza del quale “al consulente tecnico è consentito acquisire aliunde i dati necessari per svolgere l’accertamento affidatogli” (Cass. N. 1901/2010).

In realtà la Suprema Corte chiarisce che “è errata l’interpretazione che la ricorrente dà al suddetto principio di diritto in ordine alla possibilità del consulente di acquisire aliunde la documentazione necessaria per elaborare la consulenza. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientri nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento,quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purchè ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n. 1901 del 2010). E tuttavia occorre chiarire entro che limiti è legittimo l’esercizio di tale facoltà da parte del consulente e quali siano i dati, le notizie, i documenti che egli può acquisire aliunde. Il criterio guida è che si tratta di un potere funzionale all’espletamento dell’incarico affidato, che non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio“.

Il potere di attingere a dati estranei al processo è legittimo “in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l’indagine richiesta, acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l’indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette (può trattarsi, esemplificativamente, di delibere comunali dalle quali estrarre il coefficiente per determinare il canone di locazione, documentazione relativa ai piani regolatori, dati riscontrabili relativi al valore dei terreni espropriati per verificare che l’indennità di esproprio sia stata correttamente quantificata)“.

Secondo la Suprema Corte il corretto espletamento dell’incarico affidato al consulente tecnico non può tradursi in potere di supplenzarispetto al mancato espletamento da parte delle parti del rispettivo onere probatorio.

Detto potere sarà, quindi, legittimamente esercitato in tutti i casi in cui al consulente sia necessario acquisire documenti pubblici non prodotti dalle parti necessari per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette. Potrà altresì, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, acquisire documenti non prodotti nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo, qualora emerga la necessità di accertare una situazione di comune interesse. E ancora, potrà acquisire dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, indicando la fonte di acquisizione dei dati.
L’acquisizione da parte del consulente tecnico di dati e documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti dalle parti, ha, quindi, la solafunzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti.
Diversamente, deve escludersi al consulente la facoltà di sostituirsi alle parti, andando a ricercare aliunde dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova, in ossequio all’art. 2697 c.c. e al principio del contraddittorio

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