L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: Insidia stradale - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: Insidia stradale

tribunaleDomandaIn caso di danno da insidia stradale si ha diritto al risarcimento?
Risposta: In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dagli utenti per il cattivo stato di manutenzione stradale, si applica l’art. 2051 c.c. (responsabilità del custode) salvo che non si provi il caso fortuito consistente non solo in un’alterazione dei luoghi imprevista, imprevedibile e non eliminabile, ma anche nella condotta del danneggiato che ha omesso di adottare le normali cautele e che, utilizzando impropriamente il bene pubblico, ha determinato l’interruzione del nesso causale tra bene in custodia e danno.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con le ordinanze di seguito indicate.
La Cassazione ha individuato due importanti aspetti: la prevedibilità dell’evento dannoso ed il dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. La prima da intendersi come concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo: ove il pericolo sia visibile, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, in quanto la situazione di rischio è percepibile con l’ordinaria diligenza. La Corte ha richiamato la sentenza n. 23919/2013 in cui non era stato riconosciuto il risarcimento ad un soggetto che, conoscendo bene i luoghi ed al corrente del fatto che la strada fosse piena di buche, avrebbe dovuto tenere un comportamento di guida idoneo ad evitare ogni pericolo (Cassazione ordinanza 9 marzo 2015 n. 4661).
Nessun risarcimento spetta al danneggiato per i danni conseguenti alla caduta, in ora notturna, in una buca non segnalata presente sulla strada comunale, se il fatto, riconducibile alla disattenzione del soggetto, integra gli estremi del caso fortuito. Nella fattispecie, la danneggiata ha omesso di adottare le normali cautele, utilizzando impropriamente il bene pubblico, interrompendo così il nesso causale tra bene in custodia e danno. La Suprema Corte, confermando quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio, ha, dunque, attribuito la responsabilità del fatto dannoso alla esclusiva colpa della ricorrente, in quanto la signora conosceva molto bene il luogo della caduta. Inoltre la mancanza di pavimentazione era ben visibile e la stessa avrebbe potuto facilmente spostarsi aggirando il pericolo. Pertanto, nessun risarcimento spetta per i danni conseguenti ad una caduta dovuta alla presenza di una buca stradale quando il fatto dannoso è riconducibile alla disattenzione del soggetto, tale da integrare gli estremi del caso fortuito (Cassazione ordinanza 9 marzo 2015, n. 4663).
tribunaleIl caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (nella fattispecie dissesto stradale), specie se nota o facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, perchè il pericolo è altamente prevedibile. Tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 c.c. La caduta si è verificata in pieno giorno, nella strada in cui parte attrice abitava. La buca, alla stessa ben nota, aveva inoltre dimensioni tali da poter essere facilmente avvistata ed evitata, non essendosi verificati eventi calamitosi tali da sconvolgere in brevissimo tempo lo stato dei luoghi (Cassazione ordinanza 6 luglio 2015 n. 13930).
Scendendo dall’auto una donna cade a causa di una buca situata sul manto stradale, coperta d’acqua e scarsamente visibile, data l’ora notturna. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’evento lesivo fosse imputabile unicamente alla condotta imprudente dell’attrice che, abitando in zona a breve distanza, ben conosceva lo stato dei luoghi. Di contro, alcuna prova era stata fornita circa la non visibilità dell’insidia e della persistenza della mancata manutenzione della strad(Cassazione sentenza 28 ottobre 2015 n. 21940).
 

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