L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Furto Auto e Assicurazione" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Furto Auto e Assicurazione"

Eccoci tornati con la prima risposta dell’Avvocato Soave nel 2016. Ci auguriamo abbiate passato delle splendide e serene Feste Natalizie.
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Domanda: Ho subito il furto della mia moto e poi l’ho ritrovata senza ruote vicino a casa mia. Ho diritto ad essere risarcito?
Risposta: Gentile Signore, rispondo al Suo quesito dicendo che il diritto al risarcimento dipende dal tipo di polizza che ha stipulato.
Sottoscrivere, infatti, una polizza assicurativa auto che copre solo in caso di furto e non di atti vandalici potrebbe essere rischioso.
Se il mezzo rubato venga poi abbandonato a poca distanza dal luogo in cui prima sostava,  non sarà semplice ottenere un risarcimento, in quanto la polizza furto copre solo i danni collegabili alla circolazione successiva al furto stesso.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5192/2015 del 17.03.2015.
Nella fattispecie si era verificato il furto di un autoveicolo poi ritrovato a poca distanza dal luogo del furto stesso, privo di alcune parti e gravemente danneggiato.
La Compagnia di Assicurazioni rifiutava il pagamento dell’indennizzo contrattuale dovuto.
Il danneggiato radicava, dunque, causa chiedendo il risarcimento per i danni subiti; la Compagnia costituitasi in giudizio eccepiva la prescrizione del diritto, l’improponibilità della domanda (per l’esistenza di una clausola compromissoria) e la non indennizzabilità del sinistro, in quanto il contratto non copriva i danni causati da reati diversi dal furto, come il danneggiamento.
Accolta la domanda dell’attore nel primo grado di giudizio, la sentenza veniva riformata dalla Corte d’Appello che rigettava la domanda in quanto il veicolo era stato gravemente danneggiato a colpi di ascia e tale danno era escluso dalla copertura assicurativa e, comunque, non causato dalla circolazione successiva al furto ma da un reato contro la proprietà diverso dal furto. Non era poi provato che i danni fossero stati provocati direttamente dal furto o dalla circolazione.
Veniva dunque presentato ricorso nanti la Suprema Corte lamentando che la Corte d’Appello, sul presupposto che il contratto non coprisse i danni derivanti da atti vandalici, aveva rigettato integralmente la domanda di pagamento dell’indennizzo, senza spiegare il motivo per il quale la domanda fosse stata rigettata anche in relazione alla richiesta di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione successiva al furto, oggetto di copertura assicurativa.
Per i giudici della Cassazione “la Corte di Appello non ha affatto trascurato di prendere in esame la domanda di indennizzo dei danni diversi da quelli causati da atti vandalici. L’ha esaminata, ed ha concluso che dell’esistenza di tali danni “non vi è prova in atti”. Tale statuizione, giusta o sbagliata che fosse, non è stata impugnata dal ricorrente.
Questi infatti si è doluto in sostanza di una omessa pronuncia su una parte della propria domanda, ma non della correttezza o meno della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto non provata l’esistenza del danno di cui si chiedeva l’indennizzo“.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto prevalente l’ipotesi del danneggiamento – non prevista nel contratto –  e non sussistente quella della sottrazione del veicolo.
Il danno provocato dal furto, collegato alla circolazione successiva alla sottrazione del mezzo, è  diverso da quello dovuto ad atti vandalici, per i quali è necessaria una copertura assicurativa specifica. La polizza stipulata solo per il primo evento non copre anche il secondo.
La Cassazione ha sancito una distinzione tra danni procurati da atti vandalici e danni relativi alla circolazione successiva al furto, stabilendo che spetta al cliente dell’assicurazione dimostrare che il danno procurato al mezzo sia dipeso dal furto e dalla conseguente circolazione del mezzo e non da un atteggiamento volutamente distruttivo del colpevole.
 

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