L'Avv. Soave risponde: "Polizza Vita - Successione" - Il Broker.it

L'Avv. Soave risponde: "Polizza Vita – Successione"

tribunaleDomandaHo stipulato una polizza sulla vita: se voglio che l’indennizzo vada ai miei eredi devo specificare chi sono?

Risposta: Gentile Signore, proprio recentemente la Cassazione, con la sentenza n. 19210 del 29.09.2015, si è pronunciata in merito alla ripartizione di quanto dovuto dalla Compagnia a seguito della morte di uno dei beneficiari della polizza vita contenente una clausola contrattuale che prevedeva, come beneficiari, gli eredi testamentari o legittimi dello stipulante.

In primo grado la moglie del de cuius chiedeva che le fosse riconosciuta la maggior somma dovutale rispetto a quanto le era stato liquidato.

Ella, infatti, aveva ricevuto solo un terzo dell’indennizzo, mentre i restanti due terzi erano stati liquidati in favore dei nipoti del marito, figli della sorella premorta.

La domanda veniva respinta dal giudice di prime cure. La vedova proponeva, dunque, appello ma anche in tale sede le sue ragioni non venivano accolte. I giudicanti ritenevano, infatti, che l’attribuzione a favore degli eredi legittimi previsti nella clausola della polizza dovesse intendersi “per stirpi” e, pertanto, consideravano che l’indennizzo fosse stato liquidato correttamente in egual misura a tutti gli aventi diritto.

La Cassazione ha ritenuto, invece, errate le modalità di assegnazione adottate affermando che: “nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell’art. 1920 terzo comma c.c. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione) deve essere interpretato nel senso che il diritto dal beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente.

Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l’indennizzo debba corrispondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev’essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920 c.c., commi 2 e 3), sia nel senso di correlare l’attribuzione dell’indennizzo a più  soggetti cosi individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a della modalità di individuazione della quota faccia riferimento, le quote debbano essere dall’assicuratore liquidate in maniera uguale”.

I giudici della Suprema Corte hanno, dunque,  contestato la divisione in parti uguali, ritenendo che alla ricorrente, in quanto moglie dello stipulante deceduto ab intestato, sarebbero dovuti essere riconosciuti, in concorso dei due nipoti ex sorore per diritto di rappresentazione, addirittura i due terzi dell’indennizzo. 

Essi hanno precisato che:” secondo il senso letterale dell’espressione “erede”, sia se l’eredità è stata devoluta ab intestato, sia per testamento, l’evocazione con detta espressione non può che implicare un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita, e quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte”.

Il carattere di questa espressione esclude che la presenza in una polizza assicurativa di un riferimento agli eredi come beneficiari per il caso di morte dello stipulante possa intendersi di per sé significativa solo dell’individuazione della qualità e non anche della misura della posizione ereditaria.

La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso della vedova stabilendo che l’indennizzo debba essere liquidato non già in parti uguali ma pro quota.

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