L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: Le clausole vessatorie - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: Le clausole vessatorie

tribunaleDomandaBuongiorno Avvocato. Ho presentato richiesta di risarcimento per un sinistro, ma l’agenzia di assicurazione mi ha detto che ho sbagliato e dovevo usare il loro modulo. E’ vero?

Risposta: Per rispondere alla Sua domanda mi riferisco ad una recente sentenza della Corte di Cassazione del 20 agosto 2015 n. 17024, che si è pronunciata in tema di clausole vessatorie nei contratti di assicurazione sulla vita.

Nella fattispecie, il beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita aveva presentato domanda di indennizzo sentendosi, però, rifiutare il pagamento dall’impresa di assicurazione, perché l’istanza non era stata presentata né con la modalità, né con la documentazione richiesta dalla Compagnia.

In particolare, le Condizioni della Polizza subordinavano il pagamento dell’indennizzo ai seguenti requisiti:

1.formulazione di indennizzo sul modulo predisposto dall’assicuratore;

2. modulo da sottoscrivere nell’agenzia presso la quale era stata sottoscritta la polizza;

3.deposito a carico del beneficiario di relazione medica sulle cause della morte dell’assicurato da allegare alla richiesta di indennizzo;

4.produzione – a carico del beneficiario – di cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta a richiesta della Compagnia di Assicurazioni;

5.produzione – a carico del beneficiario – di atto notorio relativo allo stato successorio del de cuius;

6. produzione – a carico del beneficiario – dell’originale del certificato di polizza.

tribunaleLa Corte ha qualificato dette clausole presenti nelle Condizioni Generali di assicurazione della polizza come vessatorie, in forza del disposto di cui all’articolo 33, comma 2, lett. (q), del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (“Codice del Consumo”), ai sensi del quale “Si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di […] limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità”, dal momento che, come ha affermato il supremo giudice, “[…].

Le clausole presunte come vessatorie sono tipizzate dal legislatore ed impongono al professionista di provare l’assenza di squilibrio nei rapporti tra le parti o la presenza di una trattativa individuale, al fine di escluderne ogni carattere vessatorio.

Già la Cassazione, con sentenza n. 24262/2008, ha stabilito che, perché la trattativa non sia vessatoria debba avere ad oggetto clausole costituenti il contenuto dell’accordo.

Inoltre, le parti devono assumere un comportamento idoneo a raggiungere il risultato cui la trattativa è diretta; trattativa che deve essere svolta nel rispetto dell’autonomia privata delle parti, compresa quella del consumatore di determinare il contenuto del contratto.

Nei contratti conclusi mediante moduli e formulari, peraltro, spetta al professionista provare che le clausole, seppure predisposte unilateralmente, siano state oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

In base ai sopraesposti principi, la Corte ha affermato il carattere vessatorie delle clausole elencate per i seguenti motivi:

1.la richiesta dell’impresa di sottoporre l’indennizzo sul modulo predisposto da quest’ultima è in contrasto con il principio della c.d. “libertà delle forme”, a fondamento delle obbligazioni;

2. prevedere la sottoscrizione della richiesta di indennizzo presso l’agenzia di competenza viola la libertà di movimento del beneficiarioimponendogli una servitù personale senza beneficio o vantaggio per l’assicuratore.

3.l’onere di produrre una relazione medica sulle cause del decesso comporta un onere economico e giuridico di documentare le cause del sinistro non previsto dalla legge. Nell’assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha solo l’onere di provare l’avverarsi del rischio e, quindi, la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l’assicurazione. Spetta, invece, alla Compagnia provare che la morte sia eventualmente avvenuta per cause che escludano l’indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali.

4. la richiesta di produzione delle cartelle cliniche del deceduto, anche molto risalenti nel tempo, si configura quale ingiusto onere economico a carico del beneficiario, nonché impone di contrastare eventuali eccezioni di riservatezza che le strutture sanitarie potrebbero legittimamente opporre.

5.la richiesta di atto notorio dello stato successorio è inutile, in quanto il beneficiario acquista un diritto jure proprio e non jure haereditario, per cui non rileva per l’assicuratore se il de cuius sia morto ab intestato oppure no.

6.la richiesta di originale di polizza è inutilmente gravosa, visto che l’assicuratore ne è già in possesso (art. 1888 c.c.).

La sentenza della Corte di Cassazione ha sancito, dunque, principi fondamentali specie avuto riguardo all’analisi del carattere vessatorio delle clausole che, spesso, in qualità di consumatori, siamo abituati a considerare comuni in questa tipologia di contratti.

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PRESTO IL LIBRO DELL’AVVOCATO

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