L'Avvocato Soave risponde: "La rivalsa" - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: "La rivalsa"

tribunaleDomanda: Salve avvocato. Mio figlio lo scorso febbraio ha causato un incidente procurando danni a terzi. Dopo un anno l’assicurazione mi ha chiesto la rivalsa di € 7.000.00 perché mio figlio all’epoca aveva 25 anni e loro coprono solo per patentati non minori di 26 anni. Io non sapendo nulla di questa rivalsa sono rimasto perplesso. C’è modo di non restituire il rimborso e se non restituisco che danni mi porta. Può anche essere recuperata dalla gest line nel corso degli anni?

Risposta: Gentile lettore, mi pare utile, innanzitutto, spendere qualche parola sul diritto di rivalsa.

Tale diritto permette alla Compagnia di Assicurazioni che abbia pagato ad un terzo il danno procurato dal proprio assicurato, di rivalersi nei confronti di quest’ultimo qualora sussista una grave violazione del Codice della Strada in capo all’assicurato medesimo.

Pertanto, l’assicurazione risarcirà il terzo danneggiato ma avrà il diritto di chiedere al proprio assicurato il rimborso – totale o parziale – dell’importo corrisposto.

A titolo esemplificativo, Le segnalo che le violazioni che possono dare diritto alla Compagnia di esercitare il diritto di rivalsa sono:

1. guida da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

2. guida del veicolo da parte persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente;

3. guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e/o psicofarmaci;

4. trasporto irregolare di persone e/o cose.

5.guida da parte di chi ha superato gli esami ma non ha la patente o guida con patente non conforme al veicolo guidato;

6.informazioni false o incomplete fornite dall’assicurato alla stipula della polizza rc auto;

7. guida senza patente, con patente sospesa, scaduta o revocata;

8. violazioni delle norme di carico dell’auto;

9. modifiche strutturali o del motore del veicolo non omologate per legge;

10. circolazione con la revisione scaduta;

11. gravi trasgressioni del Codice della Strada;

12. qualsiasi altra limitazione che la compagnia assicurativa può inserire alla voce cause di rivalsa.

Ai fini dell’esercizio del diritto di rivalsa, è evidente che le condotte descritte debbano essere accertate oggettivamente (verbale Polizia Municipale, sentenza) e non semplicemente fatte valere dalla Compagnia.

Il contratto di assicurazione può prevedere la c.d. “rinuncia alla rivalsa” ovverosia la rinuncia della Compagnia a recuperare quanto risarcito a terzi nei confronti del proprio assicurato a fronte di un costo supplementare della polizza.

Tuttavia l’utilità della clausola la rende meritevole di particolare attenzione ed è consigliabile se l’ipotesi prevista dalla stessa è anche solo ipotizzabile.

I danni, infatti, che possono verificarsi possono essere particolarmente ingenti, per cui la rivalsa della Compagnia può comportare elevate spese non previste.

Quando si stipula un contratto di assicurazione si deve, dunque, prestare attenzione a tutte le clausole ed, in particolare, a quelle di rivalsa.

Essa è totale quando la Compagnia esige il pagamento per intero dell’importo liquidato per il danno; è, invece, parziale quando la Compagnia agisce entro una determinata soglia prevista nel contratto.

Le parti possono concordare che la rinuncia alla rivalsa sia limitata al primo sinistro nel qual caso la Compagnia potrà agire in rivalsa solo se si verificano incidenti ulteriori rispetto al primo.

Se l’assicurato non restituisce l’importo richiesto bonariamente dalla Compagnia, quest’ultima, ottenuto un titolo esecutivo, potrà agire esecutivamente nei suoi confronti per recuperare l’importo medesimo, con le seguenti modalità:

-pignoramento mobiliare;

-pignoramento presso terzi (da intendersi: il datore di lavoro se il debitore è un dipendente; la banca presso la quale il debitore intrattiene un conto corrente; l’Ente erogatore della pensione);

-pignoramento immobiliare se il debitore è titolare di diritti reali trasferibili (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi, diritto di superficie).

Mi ricollego ora a quanto sopra detto in relazione alle possibili violazioni che possono attribuire alla Compagnia il diritto di agire in rivalsa, evidenziando il caso della “guida senza patente, con patente sospesa, scaduta o revocata” per rispondere al quesito di un altro lettore.

Ulteriore domanda 

Domanda: Salve, sono stato fermato senza patente e quindi volevo sapere se per tale motivo ora non posso più partecipare ai concorsi nelle forze armate. Grazie.

Risposta: L’art. 116 del Codice della Strada, al comma 15, recita: “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e’ punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e’ competente il tribunale in composizione monocratica”.

Il Codice della Strada punisce, dunque, in modo severo la guida senza patente anche se  l’ammenda per chi si mette al volante senza aver sostenuto l’esame di guida è più’ pesante rispetto a chi dimentica la patente a casa o a chi guida con la licenza scaduta.

La guida senza patente può quindi rilevare ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di rivalsa  della Compagnia e, generalmente, salvo il caso di recidiva, comporta la comminazione di sanzioni amministrative non ostative alla partecipazione ai concorsi nelle Forze Armate.

In ogni caso, è opportuno leggere con attenzione il bando di concorso che si aspira a vincere con particolare attenzione ai requisiti richiesti dallo stesso per partecipare.

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MANCANO POCHI GIORNI AL LANCIO DEL LIBRO VADEMECUM

dell’Avv. Gian Carlo Soave e Dott. Mirko Odepemko

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