L'Avv. Soave risponde: "Infortunio in itinere" - Il Broker.it

L'Avv. Soave risponde: "Infortunio in itinere"

Avv. Gian Carlo Soave
Avv. Gian Carlo Soave

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento, prima dell’estate, da parte del nostro Avv. Gian Carlo Soave. Ci ritroveremo con Avvocato e la Sua importante rubrica il primo martedì di ottobre.

DomandaHo avuto un incidente nel tragitto che percorro da casa mia per recarmi al lavoro. Chi risarcisce il mio danno?

Risposta: Gentile Signora, quello che Le è capitato è un classico infortunio “in itinere”.

L’art. 12 del D.lgs n. 38/2000 individua i casi di c.d. “incidenti stradali in itinere”, ovverosia quelli che si verificano nelle situazioni in cui è “l’occasione del lavoro” che giustifica lo spostamento del soggetto e, dunque, quelli che accadono nel percorso casa-lavoro; da un luogo di lavoro ad un altro; durante il tragitto dal luogo di lavoro a quello di consumo del pasto (se non esiste mensa aziendale).

Più precisamente l’infortunio sul lavoro in itinere è risarcito per qualsiasi incidente avuto dal lavoratore durante il normale tragitto a prescindere dal mezzo di trasporto pubblico utilizzato, purchè siano accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

 Se l’infortunio si verifica durante il tragitto normale tra casa e lavoro con l’utilizzo di un mezzo privato esso è coperto dall’assicurazione solo se detto uso è necessitato ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa

 In ogni caso se l’infortunio sul lavoro in itinere è causato dal consumo di alcool e/o droga non è indennizzabile dall’INAIL.

L’incidente deve essere denunciato sia all’ Inail che alla Compagnia di Assicurazioni.

La RC Auto deve pagare l’Inail e corrispondere all’infortunato che abbia subito il sinistro, le somme dovute a titolo di indennizzo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1693 del 2012, avente ad oggetto il c.d. danno differenziale, ha chiarito l’autonomia del rapporto tra danneggiato e Compagnia di Assicurazioni rispetto alle eventuali liquidazioni di danno effettuate da quest’ultima nei confronti dell’Inail.

Secondo la citata sentenza con riguardo al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, il pagamento all’Inail non può essere opposto al danneggiato quale causa di esaurimento del rapporto, in quanto la nozione di rapporto esaurito deve riguardare l’assicuratore ed il danneggiato, restando ad esso estraneo l’Inail“.

Per “danno differenziale” si intende, dunque, (Cass. N. 10035/2004) il danno risarcibile al lavoratore, ottenutosottraendo dall’importo del danno complessivo quello delle prestazioni liquidate dall’Inail. Da ciò deriva che l’infortunato non può cumulare il risarcimento spettante da parte dell’assicurazione del responsabile civile all’indennizzo del danno biologico ricevuto dall’Inail oltre, ovviamente, al divieto di duplicazione della voce relativa al danno patrimoniale da sempre ricompreso nell’indennizzo Inail“.

La diversità tra erogazione corrisposta dall’Inail e risarcimento del danno biologico consente di escludere che le somme versate dall’ente pubblico possano considerarsi satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all’infortunato.

Non bisogna, infatti, dimenticare che il risarcimento del danno differenziale trova fondamento nella tutela del diritto alla salute ai sensi dell’art. 32 Costituzione, mentre l’indennizzo corrisposto dall’Inail risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore infortunato, ai sensi dell’art. 38 Costituzione

Le prestazioni erogate dall’Inail sono, pertanto, dovute per il semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone il verificarsi dell’evento dannoso e la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.

 
 

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