NUOVA RUBRICA: ​​​La Responsabilità Civile. I suoi principi generali - Il Broker.it

NUOVA RUBRICA: ​​​La Responsabilità Civile. I suoi principi generali

Prende avvio la rubrica relativa all’Istituto della Responsabilità Civile che verrà trattato, in principio, nei suoi elementi generali e poi all’interno delle dinamiche specifiche.La legge non fornisce una definizione di responsabilità civile, tuttavia questo termine viene utilizzato per regolare la disciplina dei rapporti contenuti nel codice civile (artt. 2043-2059: fatto illecito e 1218-1229: inadempimento delle obbligazioni).
Dalla normativa citata si può definire la responsabilità civile come “imputazione legale di un evento dannoso, ovvero derivante dalla legge”, oppure di “soggezione ad un obbligo di risarcire un danno causato da un comportamento colposo”.
Riprendendo gli articoli del codice civile sopra citati, tradizionalmente si distinguono due tipi di responsabilità: contrattuale ed extracontrattuale, quest’ultima rilevante ai fini della copertura assicurativa RC.
Fonte normativa principale della Responsabilità civile extracontrattuale è l’art. 2043 c.c. che, in ossequio al principio “neminem laedere”, tutela il danneggiato dalle conseguenze di un comportamento altrui doloso e/o colposo, sia che si tratti di azione od omissione. Il dolo, essendo in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento e con le disposizioni di ordine pubblico, non è assicurabile (vedremo poi le eccezioni) rendendo l’eventuale contratto assicurativo nullo. La colpa, invece, così come definita dall’art. 43 codice penale, può essere assicurata quando si violi il criterio generale del buon padre di famiglia e l’agire del soggetto agente sia imprudente, negligente, imperito o non vi sia stata l’osservanza delle disposizioni normative.
Altro elemento dal quale non si può prescindere è l’evento dannoso (contra legem), il quale fa scattare la responsabilità civile verso colui che ha agito colposamente. Tale soggetto diventa automaticamente debitore ed è sottoposto all’azione di risarcimento del danno da parte del terzo.
L’art. 2043 c.c. pone a carico del danneggiato l’onere della prova ex art. 2697 c.c., in quanto sarà proprio quest’ultimo a dover dimostrare i seguenti tre elementi: a) il danno ingiusto; b) il fatto doloso/colposo; c) l’autore del danno (nesso di causalità).
Analizzata fino ad ora sommariamente la responsabilità civile ex art. 2043, legata al concetto di colpa, nella prossima rubrica affronteremo invece un’altra tipologia di responsabilità, quella oggettiva.
Roberto dott. Bevilacqua
   

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