L'Avv. Soave risponde: "Contratto di capitalizzazione" - Il Broker.it

L'Avv. Soave risponde: "Contratto di capitalizzazione"

 
DomandaBuongiorno Avvocato il mio broker mi ha proposto di stipulare una polizza di capitalizzazione al posto di una polizza vita.  Di cosa si tratta ed è più conveniente?


Risposta: L’art. 179 cod. ass al primo comma prevede che “La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività”.

I contratti di capitalizzazione sono quindi vere e proprie polizze assicurative mediante le quali il contraente affida una certa somma di denaro all’assicuratore, il quale si impegna a restituirla ad una scadenza successiva capitalizzata,  aumentata degli interessi maturati nel corso della durata contrattuale e senza alcun vincolo o riferimento alla durata della vita umana.

La polizza di capitalizzazione non ha nessun vincolo con la vita del sottoscrittore essa non costituisce, infatti, un’assicurazione sulla vita, ma ha le stesse modalità di assegnazione di una quota e la sua restituzione capitalizzata avviene al termine della naturale scadenza della polizza.

Il contratto di capitalizzazione può quindi essere definito come un accordo in forza del quale l’impresa di assicurazione,  a fronte del versamento unico o periodico  di denaro da parte del contraente si obbliga a corrispondere alla scadenza di un termine prestabilito, un montante finanziario di entità predeterminata, risultante dalla somma del versamento iniziale con gli interessi prodotti in base ad un tasso prefissato.

Le polizze di capitalizzazione prevedono il versamento del premio in forma:

–        annuale (il soggetto sottoscrittore versa il capitale una sola volta all’anno per un certo numero di anni);

–        in un’unica soluzione (il soggetto versa il capitale una sola volta prevedendo la restituzione del capitale al termine di un contratto stabilito in fase di sottoscrizione);

–        unico ricorrente (il versamento del premio è periodico e non è necessario stipulare annualmente un nuovo contratto).

I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. 

Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purchè quest’ultima modalità sia prevista contrattualmente.

E’ possibile richiedere l’estinzione anticipata della polizza e richiedere il riscatto della somma, in tal caso è previsto il pagamento di una penale per l’estinzione anticipata ed è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un’intera annualità.

La restituzione della somma capitalizzata può essere effettuata tramite l’erogazione di un capitale o di una rendita.

La liquidazione della somma sotto forma di rendita vitalizia prevede delle condizioni, in quanto deve essere calcolata in base all’età del soggetto sottoscrittore, al sesso e allo staro di salute. 


Caro lettore, certamente non posso esprimermi – sic et sempliciter – in termini di convenienza dei contratti di capitalizzazione rispetto alle polizze vita e/o viceversa, ma posso sicuramente affermare che si tratta di veri e propri strumenti di investimento finanziario la cui “convenienza” ed opportunità deve essere rimessa ad un’attenta analisi del profilo economico-soggettivo dell’investitore.

Per quanto riguarda la polizza vita rimando a precedenti miei interventi sul tema.


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