Il mondo RCA: i sinistri - Il Broker.it

Il mondo RCA: i sinistri

Bentornati al consueto appuntamento con la rubrica “Il Mondo RCA” che eccezionalmente è in uscita di giovedì.
Dopo aver parlato di aspetti assuntivi del contratto, è arrivato il momento di addentrarci nella parte più interessante del settore: i sinistri.
Occorre precisare, prima di iniziare a parlare delle varie fasi e tipi che caratterizzano questo mondo, che la normativa vigente è molto ricca e quindi, nel corso delle prossime uscite, potrete trovare link diretti che le riassumono.
Cominciamo subito con l’analisi dell’articolo 1913 c.c. che recita “L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.”
Questo articolo riveste un’importanza fondamentale nei sinistri auto, infatti la celerità con la quale deve essere data notizia all’assicuratore incide, non poco, nella gestione e liquidazione degli eventi.
Il 1913 c.c. è molto netto nel sancire i tempi ma, ovviamente, “concede” un periodo di elasticità dovuto alla mancata conoscenza del sinistro. Sembra un controsenso questa dilazione voluta dal legislatore dopo essere stato così perentorio poco prima ma, in realtà, rappresenta un punto cruciale a tutela dell’assicurato.
Proviamo a immaginare un caso tipo: Tizio lascia parcheggiata la vettura nel parcheggio adiacente alla stazione per recarsi in trasferta. Al ritorno, dopo una settimana, trova la fiancata danneggiata e un biglietto sul parabrezza con scritto “Ho urtato la tua macchina, il mio numero di telefono è …, contattami per compilare la CAI”.
Se il legislatore non avesse previsto questa fattispecie l’assicuratore, applicando alla lettera il codice, potrebbe eccepire all’assicurato una tardiva denuncia del sinistro addebitando al cliente eventuali pregiudizi subiti.
Questo articolo è da memorizzare molto bene in quanto, quando parleremo di sinistri CARD (Convenzione tra gli Assicuratori di Risarcimento Diretto), sarà il punto chiave per comprendere il meccanismo di questa convenzione.
Sempre il codice civile ci propone, all’articolo 1914, la definizione di obbligo di salvataggio.
Questo concetto vuole fare in modo che l’assicurato si attivi per evitare o diminuire il danno. I costi sostenuti in tal senso sono a carico dell’assicuratore, in maniera proporzionale al valore del bene al momento del sinistro, se lo stesso non prova che queste siano state compiute inconsideratamente. Particolarità di questi costi è che l’assicuratore non tiene conto della riuscita o del fallimento dei tentativi dell’assicurato.
A rendere particolare queste spese a carico dell’assicuratore è il fatto che le stesse, sommate al danno, possono superare la somma assicurata.
Continuiamo l’analisi del codice con l’articolo successivo a quello appena visto, ovvero il 1915. Il testo recita “L’assicurato che, dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.”
Anche questa norma è molto importante in quanto pone l’assicuratore nella condizione di respingere il sinistro qualora l’assicurato non compia alcuna azione per diminuire o evitare il danno.
Ma vediamo questo concetto applicato ad un sinistro; immaginiamo una vettura che prende fuoco e l’assicurato, forte della copertura assicurativa, non compie alcuna azione per limitare le conseguenze dell’incendio.
In questo caso l’assicuratore potrà accusare l’assicurato di aver tenuto un comportamento doloso e quindi rifiutare di erogare l’indennizzo.
Ultimo articolo da analizzare per introdurre il mondo dei sinistri è il principio espresso dal 2054 che recita testualmente “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli (1).
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.”
Andiamo in ordine, qualsiasi veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto in occasione dalla circolazione del mezzo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Essendo molto difficile da provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il secondo comma stabilisce che in caso di incidente si presume, fino a prova contraria, che la responsabilità sia da ripartire equamente tra le parti.
Su questo aspetto c’è da evidenziare che la sentenza della Corte Costituzionale n.205 del 29/12/1972, ha dichiarato illegittima la ripartizione equa della colpa nel caso in cui uno dei due veicoli non abbia riportato danni.
È fondamentale comprendere appieno questo concetto della responsabilità ripartita in egual misura, infatti nella gestione dei sinistri, in assenza di testimoni e in caso di disaccordo tra le parti, questo comma riporta al centro l’ago della bilancia definendo il sinistro in concorso di colpa.
Nel prossimo numero approfondiremo, con l’analisi di alcuni casi pratici, il concetto di sinistro e la gestione di alcune tipologie di evento rientranti nella copertura RCA.
A presto e buona lettura,
Federico Savoca.

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