IL D.LGS. 231/2001 ED I SUOI PRESUPPOSTI: QUANDO TROVA APPLICAZIONE? - Il Broker.it

IL D.LGS. 231/2001 ED I SUOI PRESUPPOSTI: QUANDO TROVA APPLICAZIONE?

mario dusiSiamo felici di poter nuovamente pubblicare un articolo dell’Avv. Mario Dusi che reputiamo fondamentale per una corretta conoscenza del D.Lgs. 231/01.
Una (ulteriore) interessante tematica che si pone in ordine all’applicazione (o meno) del D.Lgs. 231/2001 è legata alla dimostrazione (prevista ex lege) che il soggetto, il quale ha compiuto il reato presupposto, lo abbia svolto nell’interesse e nel vantaggio dell’ente, così come regolamentato ex articolo 5 della legge applicabile.
Con una recente sentenza del 4 marzo 2014 (della Sezione V Penale numero 10265), la Corte di Cassazione si è espressa sul rapporto delle condizioni oggettive di applicazione della norma, confermando che la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sorge in connessione ai reati compiuti nell’interesse, oppure a vantaggio della società.
suprema corteLa Suprema Corte ha ben spiegato che i due concetti devono ritenersi criteri imputativi concorrenti ma alternativi. La Cassazione ha dunque specificato che l’interesse dell’ente si colloca a monte e consiste in un indebito arricchimento che può anche essere solo prefigurato (e magari non realizzato!); viceversa il vantaggio è quanto obiettivamente conseguito con la commissione del reato (e non prospettato ex ante) e può essere ricondotto all’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nell’interesse del medesimo, bastando una verifica ex post dei fatti.
La suddetta sentenza chiarisce in modo esplicito che non è dunque necessario che l’autore del reato abbia voluto perseguire l’interesse dell’ente; ai fini della responsabilità del medesimo “È sufficiente che venga provato che l’ente abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l’effettivo interesse vantato ex ante, alla consumazione dell’illecito e purché non sia contestualmente stato accertato che quest’ultimo sia stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi”.
Si può quindi notare che le categorie preliminari e gli elementi presupposto della responsabilità spesso superano ogni ragionevole e possibile previsione dell’ente, il quale si può difendere solo ed esclusivamente attraverso la creazione ed il costante mantenimento in operatività del modello organizzativo, previsto dalla norma stessa.
In tal senso è utile ed addirittura necessario che tutti i consulenti professionali delle società (tra i quali naturalmente anche i broker assicurativi!) creino la giusta cultura sull’applicazione del D.Lgs. 231/2001, informando e così prevenendo il relativo rischio di responsabilità dei propri clienti.

DUSI LAW
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Mario Dusi – Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

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