Responsabilità penale dei sindaci per il danno da omessa vigilanza - Il Broker.it

Responsabilità penale dei sindaci per il danno da omessa vigilanza

Inettitudine e inerzia possono costare davvero care ai membri del collegio sindacale. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l’inosservanza dei doveri di vigilanza imposti ai sindaci per garantire la legalità dell’azione sociale può comportare responsabilità penale per concorso omissivo nei reati commessi dagli amministratori. Da ultimo la Cassazione ha precisato che è sempre configurabile la responsabilità in capo al sindaco che non abbia segnalato all’assemblea o al pubblico ministero i propri dubbisulla regolarità di operazioni compiute dagli amministratori e abbiano poi portato al fallimento la società (sentenza 13517 del 13 giugno 2014).
Infatti, se i membri del collegio sindacale non hanno rilevato macroscopiche violazioni o non hanno in alcun modo reagito di fronte a operazioni di dubbia legittimità e regolarità, è sempre configurabile una violazione del dovere di vigilanza imposto loro per legge.
Questo orientamento giurisprudenziale si basa sull’assunto secondo cui al collegio sono attribuiti poteri reattivi mediati, quali il potere di impugnazione delle delibere del cda e di quelle dell’assemblea non prese in conformità della legge o dello statuto, il potere di attivare il procedimento giudiziario ex articolo 2409 del Codice civile o, ancora, la facoltà di convocare l’assemblea se si ravvisano fatti censurabili di rilevante gravita?e vi sia urgenza di provvedere ex articolo 2406 del Codice civile, per ricondurre le azioni nell’ambito della legalità. Comportamenti omissivi in questo ambito dimostrano che l’organo deputato a controllo e vigilanza non ha svolto il proprio compito con diligenza, correttezza e buona fede.
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Fonte: Il Sole 24 Ore

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