L'Avvocato Soave risponde: contratto a favore di terzo - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: contratto a favore di terzo

tribunaleAnche questa settimana eccoci a dialogare con il nostro Avvocato Gian Carlo Soave. Ringraziamo tutti i nostri sempre maggiori lettori per le domande e le consulenze richieste all’Avvocato medesimo.

Domanda: Gentile Avvocato cosa s’intende per assicurazione a favore di terzi?

RispostaIl contratto di assicurazione può prevedere, fin dall’atto della stipulazione o per successiva modifica, che la prestazione venga attribuita ad un terzo nel caso in cui si verifichi l’evento pregiudizievole.

L’assicurazione a favore di terzi rientra nella categoria dei contratti a favore di terzi e, nel diritto delle assicurazioni, è fattispecie tipica dell’assicurazione sulla vita.

L’art. 1920 cod. civ. stabilisce la validità dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione o in un momento successivo con dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore.

La designazione del beneficiario può avvenire anche per testamento. Equivale, inoltre a designazione, la volontà espressa per testamento di attribuire la somma assicurata a favore di una determinata persona.

La designazione è valida anche se il beneficiario è determinato solo genericamente: ad esempio, moglie, figli.

Per effetto delle designazione il terzo acquista un diritto proprio alle somme assicurate. 

Si tratta di un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio del contraente.

Il beneficiario acquista il diritto iure proprio in virtù della stipulazione a suo favore operata in vita dall’assicurato, non per successione.

Conseguentemente, gli eredi non potranno rifarsi su tale somma per soddisfare i loro diritti, Inoltre alcuna rilevanza riveste l’accettazione o rinuncia all’eredità effettuata dal beneficiario.

La designazione del beneficiario è revocabile. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario abbia dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio.

La rinuncia del contraente e al dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.

L’assicurazione a favore di terzi si distingue poi dall’assicurazione per conto terzi, perché il terzo beneficiario non è il titolare dell’interesse in rischio né parte del contratto di assicurazione.

Mentre nell’assicurazione per conto terzi, il contraente non assicura un interesse proprio ma l’interesse del terzo.

L’assicurazione viene stipulata non in nome del terzo, ma per conto di questi. Si tratta in sostanza di una gestione non rappresentativa di interessi altrui.

Il contraente è tenuto ad adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, mentre i corrispondenti diritti spettano al terzo assicurato.

L’assicurato acquista i diritti derivanti dal contratto per effetto della stipulazione, ha quindi un diritto proprio alla prestazione assicurativa. Conseguentemente l’assicuratore può opporgli solo quelle eccezioni che derivano dal contratto non quelle che sarebbero opponibili al contraente in base ad altri rapporti.

Buona settimana a tutti – Avv. Gian Carlo Soave

 

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