APPROFONDIMENTI: La polizza rc professionale, considerazioni in seguito alla sua obbligatorietà - Il Broker.it

APPROFONDIMENTI: La polizza rc professionale, considerazioni in seguito alla sua obbligatorietà

Gabriellidi Giuseppe T. Gabrielli.
A seguito dell’entrata in vigore del DPR 137/2012 il 13 agosto 2013 è divenuta obbligatoria per tutte o quasi tutte le categorie professionali, di dotarsi di adeguata copertura assicurativa per chiunque eserciti una libera professione, ciò a garanzia naturalmente, dei clienti.
Nel dettaglio direi che il legislatore ha puntato innanzitutto a salvaguardare gli utenti ed anche finalmente ad uniformarsi ad una disciplina europea basata sul risarcimento per “cattiva” esecuzione della prestazione professionale.
Critiche sono state sollevate da più parti all’obbligo su menzionato, dimenticando forse in prima battuta la finalità a cui era diretto.
Dopo anni di incertezza e svariate proposte in merito, si è arrivati al “fatidico” 13 agosto con la necessità di ottemperare a quanto richiesto per la maggior parte dei professionisti che a quella data erano ancora sprovvisti di un’adeguata polizza professionale.
Critiche senz’altro possono essere sollevate ad una normativa che dal ns punto di vista oserei definire priva di paletti, lacunosa ed incerta soprattutto per la confusione creata agli obbligati/obbligandi….
Al 13 agosto 2013 obbligati tutti i professionisti ,tranne i medici -personale sanitario in genere rinviati di un anno all’agosto 2014 e gli avvocati in attesa della “famosa” riforma forense.
Alla luce di quanto sopra è apparsa una norma fastidiosa priva di quel significato importante che avrebbe dovuto rivestire.
approfondimentiGli Ordini professionali “affannati”, si sono attrezzati nello stipulare convenzioni territoriali o nazionali per il tramite di Brokers o agenzie di sottoscrizione specializzate garantendo agli iscritti, naturalmente condizioni di maggior favore rispetto a quanto i singoli sarebbero riusciti a fare, ma quello che è mancato fonadamentalmente sono “le regole” di sottoscrizione:massimali, franchigie-scoperto, retroattività ecc ecc
Tutto ciò a danno innanzitutto di quegli utenti che non sempre si sono fatti coadiuvare da un esperto del ramo o non hanno fruito di convenzioni stipulate dal proprio ordine di appartenenza e pertanto hanno sottoscritto delle polizze che facilmente a ns modo di vedere sono inquadrabili come non adeguate!!!allo scopo.
Sicuramente, l’obbligo ha dato impulso ad un mercato-ramo che a differenza di altri paesi era per sottoscrizione molto contenuto, lasciando però il professionista libero di determinare- scegliere la propria polizza, a volte direi purtroppo in base alle “sue tasche” non in base alla necessaria copertura.
Coloro che si sono affidati ad un professionista del settore “specializzato” sicuramente avranno avuto la consulenza necessaria per una stipula consapevole ed informata, mirata alle reali necessità del cliente, ma fatta comunque ripetiamo in un mercato pressappochista e senza “regole”.
Per chi come noi, svolge giornalmente l’attività incentrata sul ramo può definire l’attuale normativa priva di effetto coercitivo anche dal punto di vista sanzionatorio, carenza di regole anche da questa angolazione!!!, sanzione disciplinare rimessa all’ordine.
Ciò a significare che ancora una volta il legislatore ha dato un’importanza “relativa” alla norma poiché generalmente le prescrizioni legislative hanno di regola risposte a carattere sanzionatorio a seguito di inosservanza.
Basti pensare invece alle conseguenze di mancata sottoscrizione della copertura RC per veicoli a motore.
Pertanto sulla scorta di quanto sopra, a ns avviso resta quasi un ramo di offerta e non di richiesta come sarebbe stato invece in un mercato più regolamentato.
Ad oggi stimiamo un 70-80% dei professionisti italiani siano dotati di polizza professionale, sottoscritta per lo più per il tramite di convenzioni territoriali o nazionali messe a punto dagli ordini di appartenenza con ausilio di Brokers di grandi dimensioni e quindi rispondenti in gran parte alle reali necessità, ma siamo ben lungi da un inquadramento serio ed importante della questione.
Incomprensibile l’atteggiamento delle compagnie italiane rimaste alla “finestra” non interessate e/o incapaci di reagire, di far fronte ad un mercato bisognoso di risposte importanti, lasciandolo quasi o totalmente alle compagnie o gruppi assicurativi stranieri che da sempre padroneggiano il settore con prodotti di buona qualità (franchigie fisse senza scoperti, retroattività ecc)con premi di molto inferiori alle richieste delle compagnie italiane, che continuano a fare affari solo e quasi esclusivamente nel ramo auto.
Nell’agosto 2014 con la nascente obbligatorietà della copertura per il settore sanitario si è nuovamente ingenerata una nuova confusione…obbligati solo i medici liberi professionisti, non i dipendenti del SSN coperti naturalmente dalla polizza dell’Ente di appartenenza ma esposti alla rivalsa per colpa grave.
Anche qui sono state avanzate proposte per coperture quasi esclusivamente da compagnie straniere con premi e massimali molto vantaggiosi, con offerte anche in merito alla tempistica di sottoscrizione ed altro…
E gli avvocati???, obbligati alla polizza di Rc professionale ed anche alla stipula di polizza infortuni personale e dei propri praticanti???, anche qui molta confusione ed incertezza e direi disparità di trattamento con le altre categorie professionali.
Quasi ci viene da chiedere, non da intermediario assicurativo, ma da persona ragionevole, un ingegnere con accesso ai cantieri/ponteggi ed altro non è più a rischio di chi svolge un’attività all’interno dei palazzi di giustizia???
A fronte delle critiche fin qui sollevate, ma a ns modesto parere logiche, riteniamo soprattutto e cerchiamo di farlo nella ns attività quotidiana consigliare di affiancare alla polizza di Rc professionale obbligatoria, anche una polizza rimborso spese legali, questo a fronte della rischiosità nell’esercitare oggi una professione liberale ed oltre per il fatto,che la copertura “de qua” prevede di norma all’interno una tutela spese legali pari al 25% del massimale stabilito per fini risarcitori, ma insufficiente a tutelare il contraente/assicurato poiché erogato a tal fine con la dicitura…”fin quando la compagnia ne abbia interesse”!!!, pertanto e soprattutto da un punto di vista penale il ns cliente potrebbe trovarsi solo e privo di garanzie, dinanzi ad una problematica che prenda piede dal punto di vista legale/penale e non prettamente civile.
Fiducioso in un futuro con regole ed indicazioni più dettagliate in merito,
Vi saluto caramente, Giuseppe T. Gabrielli

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