Eccoci anche questa settimana con un altro quesito per l’Avvocato Soave e la Sua preziosa risposta.
Ci teniamo a sottolineare, come è capitato più volte in questi mesi, che l’Avvocato è a Vostra disposizione per quesiti e contatti diretti alle Vostre problematiche legali con costi calmierati per coloro che lo volessero contattare attraverso il nostro blog.
DOMANDA: Gentile Avvocato, il diritto al ripensamento si applica anche in caso di polizza assicurativa auto?
RISPOSTA: Il diritto di ripensamento, è il diritto di recedere unilateralmente da un contratto senza obbligo di comunicare il motivo e senza incorrere in penali. E’ concesso a tutti coloro che stipulino un contratto che preveda la vendita di beni o servizi al di fuori di un punto vendita fisico. Nella normativa sulla vendita a distanza (D.Lgs. 19/08/2005 n° 190) che ha recepito la direttiva europea 2002/65/CE sono state incluse anche le polizze assicurative sulla vita e sulla responsabilità civile, compresa la r.c.a. Chiariamo subito che consumatore, ai sensi dell’art. 3 del codice del consumo, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita il contraente ha diritto di recedere da un contratto individuale entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso (art. 177, c.d.a.)
Mentre per i contratti di assicurazione dei rami danni, inclusa la r.c. auto, il diritto di ripensamento è concesso soltanto per quei contratti stipulati a distanza e deve essere esercitato entro 14 giorni. L’articolo 11 del sopramenzionato decreto, prevede infatti in che “il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo”, inviando la comunicazione di recesso all’impresa o all’intermediario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o qualsiasi altro mezzo equipollente.
Il diritto di recesso è precluso in caso di sinistro che si verifichi nei 14 giorni dalla stipula della polizza r.c.a. Prevale, infatti, il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle vittime della circolazione. Nel caso di sinistro denunciato dopo la risoluzione anticipata, ma verificatosi nel l’arco dei 14 giorni, l’impresa di assicurazioni è legittimata a recuperare il premio restituito al consumatore. Per le garanzie diverse dalla r.c.a il diritto di recesso non è soggetto ad alcuna preclusione neppure in presenza di sinistro. L’impresa, in quest’ipotesi, trattiene la parte di premio corrispondente al periodo di rischio effettivamente corso, con restituzione del premio restante, al netto dell’imposta.
Buona settimana – Avv. Gian Carlo Soave
La rubrica sta per diventare un libro!
Per prenotare, in modo assolutamente non vincolante, potrete spedire email con Vostro nome e cognome a: vademecumsoave@gmail.com
0 Comments
Leave A Comment