Mutui e usura alla luce della sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione - Il Broker.it

Mutui e usura alla luce della sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione

La Cassazione conferma che la banca deve restituire gli interessi pagati e le rate future sono di solo capitale.
La Cassazione a Gennaio 2013 è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un cliente che si era visto respingere la richiesta di nullità di un contratto di mutuo per illegittimità del tasso di interesse. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello di Napoli avevano respinto l’istanza perché il tasso contrattuale non superava i tassi limite previsti dalla Legge e la richiesta era generica e non documentata. La Cassazione ha confermato la correttezza delle decisioni dei giudici di primo e secondo grado ma ha anche stabilito che vi era superamento dei tassi usura per quanto riguardava il tasso di mora e che relativamente a tale punto il ricorso meritava di essere accettato.
Perché questa sentenza è importante?
Perché finalmente anche la Giurisprudenza di merito dovrà decidere in base a quanto previsto dall’art. 1 comma 1 della legge 24/2001 che recita: Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815 secondo comma del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Cosa prevedono l’art. 644 del Codice penale e il 1815 del Codice Civile?
L’art. 644 modificato proprio dalla Legge 108/96 : “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
L’art. 1815 del C.C. prevede: Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Altri riferimenti normativi sono: la Legge 108/96 (cosiddetta Legge anti Usura), Testo Unico Bancario (Decreto Legge 385/93 e successive modifiche), la Legge 24/2001.
L’art. 2 comma 4 della Legge 108/96 dice: Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.1
1 la Legge 106/11 ha modificato “aumentato della metà” con “aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di  ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali”.
Tutte questa norme come si traducono in pratica per mutui leasing e finanziamenti in generale? Vediamo un caso reale.

  • Mutuo per acquisto abitazione (ma avremo potuto prendere ad esempio qualsiasi contratto di finanziamento)
  • Tipo di tasso: variabile
  • Importo: € 100.000,00
  • Data stipula: 19/10/2005
  • Durata: 20 anni
  • Scadenza ultima rata: 31/10/2025
  • Tasso alla stipula: 3,75%
  • Tasso di mora: parametro+6%= 8,25%
  • Tasso soglia in vigore alla stipula: 5,73%
  • Interessi pagati fino ad Agosto 2014: € 29.000 (dato arrotondato per difetto)
  • Debito residuo ad Agosto 2014 € 66.000,00.

Alla data di stipula il tasso contrattuale risulta entro la soglia usura mentre il tasso di mora lo supera. In funzione di quanto riportato in precedenza la banca deve restituire gli interessi ed il nuovo debito residuo è pari ad € 37.000 (66.000-29.000). Siccome le rate future devo essere di solo capitale e l’ultima rata pagata è di € 534,72 la nuova scadenza del mutuo è il 31/05/2020 cioè oltre 5 anni prima.
Conclusione, fate controllare il vostro mutuo perché potreste risparmiare molti soldi. 
graziano cavalliniA presto leggerci.
Graziano Cavallini

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