Eccoci anche questa settimana con un altro quesito per l’Avvocato Soave e la Sua preziosa risposta.
Ci teniamo a sottolineare, come è capitato più volte in questi mesi, che l’Avvocato è a Vostra disposizione per quesiti e contatti diretti alle Vostre problematiche legali con costi calmierati per coloro che lo volessero contattare attraverso il nostro blog.
DOMANDA: Gentile avvocato ho un’automobile in leasing che è rimasta incidentata. Posso richiedere il risarcimento del danno o lo deve fare la società di leasing?
RISPOSTA: Occorre premettere che il leasing è un contratto dove un soggetto concede ad un altro, il diritto di utilizzare una vettura, pagando un canone periodico. Al termine del periodo di utilizzo è prevista l’opportunità di acquisto attraverso l’opzione di riscatto.
Il leasing rientra nella tipologia dei contratti atipici, in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile: è la combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (art. 1523 cod. civ.) e del contratto di locazione (art. 1571 cod. civ.).
Nella fattispecie proposta dal nostro lettore ritroviamo un soggetto (utilizzatore) che utilizza un veicolo che gli viene concesso dal proprietario (concedente).
Ciò premesso esaminiamo le eventualità che si possono presentare in caso di sinistro stradale con auto in leasing:
1. Se il conducente che fa uso del veicolo concesso in leasing è ritenuto responsabile del sinistro, egli è obbligato a risarcire i danneggiati di tutti i danni sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale in solido, ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, cod.civ. esclusivamente con l’utilizzatore del veicolo e non anche con il proprietario concedente.
La società proprietaria che concede in leasing il veicolo, infatti, si spoglia della disponibilità materiale del veicolo, alla quale non può essere ricondotta la responsabilità del sinistro. poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.(Cass. 14635/2014)
2. Nel caso in cui, invece, è il veicolo in leasing a rimanere danneggiato durante un incidente stradale, legittimato a richiedere il risarcimento dei danni è l’utilizzatore, in quanto risente di un pregiudizio al suo patrimonio, in ragione della situazione di possesso giuridicamente qualificato (Cass. 21011/2010,).
Il fondamento della legittimazione ad agire va rinvenuto quindi non tanto nella formale intestazione del veicolo ad un determinato soggetto, quanto piuttosto nella concreta incidenza negativa che il danno abbia determinato sul patrimonio di “… chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 cod. civ…”.
In definitiva, si fa prevalere l’effettivo potere sulla cosa danneggiata sulla formale intestazione nel pubblico registro automobilistico. L’utilizzatore ha ad ogni modo l’onere di provare “…da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall’altro, che l’obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante…” (Cass. 22602/2009).
Arrivederci alla settimana prossima.
Avv. Gian Carlo Soave
La rubrica sta per diventare un libro!
Per prenotare, in modo assolutamente non vincolante, potrete spedire email con Vostro nome e cognome a: vademecumsoave@gmail.com
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