I contraenti di polizze vita estere cosiddette «bioptate» rischiano di pagare sia l’imposta di bollo sia l’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).
Le polizze «bioptate» sono quelle in cui la compagnia estera ha assunto il ruolo di sostituto d’imposta in Italia e ha anche optato per l’applicazione dell’imposta di bollo. Il contraente può decidere di affidare l’investimento in amministrazione a un intermediario finanziario italiano (di norma una fiduciaria) oppure di non avvalersi di alcun intermediario.
Come è stato da più parti osservato, mentre nel primo caso è pacifico che non deve essere compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi, (da ultimo, circolare 38/E del 2013 e 19/E del 2014) il comportamento da seguire nel secondo caso non è chiaro.
La circolare 19/E/2014 sembra affermare che l’opzione da parte della compagnia estera è sufficiente ad evitare il quadro RW anche in assenza dell’incarico a un intermediario di regolare i flussi relativi all’investimento. Sarebbe, quindi superata la risposta 7.2 contenuta nella circolare 12/2010 dell’agenzia delle Entrate, forse perché i redditi derivanti dal riscatto della polizza sono comunque tassati dalla compagnia e quelli che possono derivare dalla sua ipotetica cessione sono comunque «sotto controllo» in quanto la compagnia è obbligata a segnalare all’Anagrafe eventuali cambi di contraenza (Ania, circolare 162 del 2012 e Assofiduciaria, Com 2013_82 del 26 novembre 2013).
Poiché, però, la formulazione della legge che individua i casi di esonero (articolo 4, comma 3, del Dl 167 del 1990) è particolarmente infelice e la circolare 19/E/2014 non è del tutto esplicita, molti contribuenti ritengono prudente continuare a indicare le polizze estere non affidate in amministrazione a intermediari italiani nel quadro RW, fino a quando l’intero quadro normativo non sarà stato ripensato razionalmente.
Sorge, però, il problema che il quadro RW non ha più solo valore segnaletico, ma serve anche per liquidare l’Ivafe, tributo pacificamente alternativo all’imposta di bollo che la compagnia applicherà al momento dell’estinzione della polizza (circolare 48/E del 2012, paragrafo 2.1).
La modulistica dovrebbe consentire di indicare il valore iniziale e finale della polizza senza dover compilare anche i campi in cui si indicano i giorni di possesso e l’Ivafe dovuta, così come accade per i beni mobili registrati (per esempio yacht e auto di lusso), le opere d’arte, i gioielli e gli altri beni patrimoniali.
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Fonte: Il Sole 24 Ore
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