L'Avvocato Soave risponde: la sopravvenuta disoccupazione. - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: la sopravvenuta disoccupazione.

tribunaleRiparte la rubrica del nostro Avvocato Soave che ogni settimana risponderà ad uno dei tanti quesiti che gli ponete attraverso la nostra email postmaster@ilbroker.it
Ci teniamo a sottolineare, come è capitato più volte in questi mesi, che l’Avvocato è a Vostra disposizione per quesiti e contatti diretti alle Vostre problematiche legali con costi calmierati per coloro che lo volessero contattare attraverso il nostro blog.
DOMANDA: 
Caro Avvocato,
la sopravvenuta disoccupazione potrebbe considerarsi “cessato rischio” ai sensi dell’art. 1896 c.c. e pertanto portare allo scioglimento del contratto di polizza infortuni (morte, inv. permanente) anche prima della scadenza quinquennale, nei casi in cui sia stato indicato lo sconto e pertanto si sia decaduti dal diritto di recedere?
Cordiali Saluti,
 Roberta

RISPOSTA:

L’assicurazione privata contro gli infortuni, regolata dagli artt. 1882-1932 del c.c., è un contratto col quale l’assicurato, pagando un premio, acquista il diritto di farsi risarcire dall’assicuratore del danno ad esso prodotto da un sinistro, entro i limiti di un capitale o una diaria preventivamente concordati.

Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, indipendenti dalla volontà dell’assicurato, che producono lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nell’esercizio delle occupazioni professionali dichiarate dal contraente e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale.

Ciò premesso e per dar risposta alla nostra lettrice, è opportuno distinguere, sotto il profilo normativo tra recesso e scioglimento del contratto assicurativo.

Il recesso è un atto unilaterale con cui una delle parti chiede il proscioglimento dal vincolo contrattuale, che può avvenire a causa di un ripensamento o per varie anomalie sopraggiunte. 

Lo scioglimento o l’estinzione del contratto corrisponde al fenomeno in forza del quale gli effetti del contratto vengono eliminati in maniera definitiva.         

L’art. 1372 cod. civ. stabilisce che il contratto può essere sciolto per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge.         

E’ possibile distinguere a questo proposito tra cause di estinzione volontarie, legali e giudiziali.
Causa di estinzione legale può essere considerata la morte della parte.    
Cause di estinzione giudiziali possono essere considerate l’annullamento e la risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità.    
Cause di estinzione volontarie possono essere invece considerate quelle che le parti possono introdurre nel rapporto negoziale (es.: una clausola risolutiva espressa – nel caso proposto dalla nostra lettrice potrebbe essere lo stato di disoccupazione sopravvenuta –  un termine essenziale, una clausola condizionale o introduttiva di un termine finale di efficacia). 

Se il rischio cessa dopo la stipula del contratto, questo  si scioglie, poiché il venir mento del rischio impedisce al contratto di assicurazione di conseguire la sua funzione economico-sociale tipica per difetto funzionale del sinallagma.

L’art. 1896 c.c.  rappresenta  un’applicazione speciale del generale istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.

Infatti, lo scioglimento del contratto per cessazione del rischio si verifica ipso iure, senza neccessità  di una manifestazione di volontà in tal senso.

Si distinguono due ipotesi:
1.     – La cessazione del rischio si verifica dopo la stipula ma prima che il contratto abbia iniziato a produrre i suoi effetti. In questa ipotesi dal momento della cessazione del rischio, l’assicurato non è più tenuto al pagamento del premio, ma ha diritto alla restituzione di quello versato;

2.     – La cessazione del rischio avviene dopo la stipula e dopo che il contratto ha iniziato a produrre i suoi effetti. In questo caso l’Impresa di assicurazione ha diritto al pagamento dei premi, senza alcuna riduzione finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata.

Alla Prossima settimana Avv. Gian Carlo Soave

La rubrica sta per diventare un libro!
Per prenotare, in modo assolutamente non vincolante, potrete spedire email con Vostro nome e cognome a: vademecumsoave@gmail.com

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