L'AvvocatoSoave risponde: nullità del contratto concluso con impresa non autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa - Il Broker.it

L'AvvocatoSoave risponde: nullità del contratto concluso con impresa non autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa

wpid-Giancarlo-Soave.jpgCon questa settimana si conclude per la pausa estiva la proficua collaborazione con l’Avvocato Gian Carlo Soave che tornerà con i suoi preziosi contributi nel mese di settembre.
Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Avvocato Soave anche a nome dei nostri affezionati lettori che riservano ai suoi contributi grande attenzione come dimostrano le visite che superano ormai abitualmente le 1.000 e oltre letture.
Domanda:
Gentile Avvocato cosa accade in caso di contratti assicurativi conclusi da imprese assicurative non autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa?
Grazie.
Giuseppe, Isernia
Risposta dell’Avvocato Soave:
L’art. 167 cod. ass. prevede : “…è nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari…”.
In questo modo il legislatore ha voluto impedire alle imprese abusive di trarre vantaggi dal loro operato improprio.
Essendo difatti il contratto nullo, esso è improduttivo di effetti: le imprese non possono pertanto fare valere pretese sulla base di tale contratto.
La disposizione è posta a tutela del contraente il quale non può accertare se il soggetto che si presenta come impresa di assicurazione sia tale.
La norma costituisce anche una sanzione civile per abuso della buona fede dei soggetti che vengono in contatto con l’assicuratore non autorizzato.
Le imprese di assicurazione devono, quindi, essere autorizzate al fine di poter svolgere legittimamente la loro attività.
L’autorizzazione è subordinata al possesso di determinati requisiti:
– di carattere patrimoniale
– di professionalità, onorabilità e indipendenza
Il legislatore ha altresì previsto il caso di impresa alla quale sia
fatto divieto di assumere nuovi affari.
Il divieto è assunto con provvedimento dell’Ivass, quando, ad esempio, l’impresa di assicurazione non osserva le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime.
In dette ipotesi, se l’impresa non si adegua entro un determinato temine assegnato, l’Ivass può vietare l’assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, alla scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Circa i soggetti che possono far valere la nullità, la norma prevede che essa può essere fatta valere solo dal contraente o dall’assicurato (art. 167, comma 2, cod. ass.), in chiara deroga alla disciplina generale del codice civile che stabilisce, appunto, che la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.).
E’ previsto, inoltre, espressamente che la pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati (art. 167, comma 2, cod. ass.).
L’obiettivo è evidente: garantire che l’impresa di assicurazioni non autorizzata, si arricchisca dei premi incassati dai contraenti, mentre non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto alla prestazione assicurativa.
Infatti anche se il contratto di assicurazione è a prestazioni corrispettive, nel caso di un’impresa non autorizzata, tale corrispettività viene negata dal legislatore ciò al fine di prevenire l’abusivismo, impedendo alla medesima di trarre vantaggio economico dall’esercizio di un’attività abusiva.
Con l’augurio di vacanze ristoratrici do appuntamento ai lettori al mese di settembre.
Avvocato Gian Carlo Soave – Twitter: @A

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