L'Avvocato Soave risponde: collaborazione tra Intermediari iscritti nella stessa sezione del RUI - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: collaborazione tra Intermediari iscritti nella stessa sezione del RUI

Domanda: Come si delinea a collaborazione tra intermediari assicurativi iscritti nella medesima sezione Rui alla luce della Legge 221/2012? Grazie.
Massimo, Torino
wpid-Giancarlo-Soave.jpgRisposta dell’Avvocato Soave: il Regolamento Isvap 5 /2009 con un’interpretazione dell’art. 109 del codice delle assicurazioni restrittiva, ha imposto un divieto di collaborazione reciproca tra agenti assicurativi, in quanto, da un lato, l’art. 109, comma 2, sezione e) prevede l’iscrizione nella sezione e) del registro per “i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni a), b), e d) per l’attività svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera”; dall’altro, per la vigenza del divieto di contemporanea iscrizione in due sezioni dello stesso registro.
L’intermediario che intendeva, quindi, collaborare con un altro intermediario iscritto nella sezione di appartenenza , ad esempio sub a), si sarebbe dovuto iscrivere anche nella sezione sub e) quale collaboratore del primo, incorrendo, di fatto, nel divieto di contemporanea iscrizione in due sezioni dello stesso registro.
Questo era lo scenario sino all’entrata in vigore della L. 221/2012.
L’art. 22, comma 10, della citata legge, infatti, ha consentito espressamente, la stipula di accordi di collaborazione reciproca tra agenti e tra questi ultimi e gli intermediari comunitari ai fini dell’intermediazione dei prodotti assicurativi anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati ed indipendentemente dalla sezione di iscrizione.
L’obiettivo, dichiarato dalla norma stessa, è quello di “…favorire il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori.”
La norma consente agli intermediari di ampliare l’offerta a disposizione degli intermediari e obbliga i medesimi ad informare l’assicurato sul fatto che l’attività di intermediazione è svolta in collaborazione tra più intermediari.
E’ fatto obbligo all’agente infatti di fornire al cliente l’esatta identità, la sezione di appartenenza ed il ruolo svolto dagli agenti nell’ambito della forma di collaborazione adottata.
La norme prevede inoltre, che gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, fatto salvo il diritto di rivalsa nei loro rapporti interni.
Poiché l’attività degli intermediari deve, per legge, essere coperta da assicurazione civile per la responsabilità professionale, è necessario estendere la copertura a questa ulteriore forma di responsabilità, poiché si potrà essere chiamati a rispondere per violazioni e/o obbligazioni sorte in seguito all’operato esplicato in collaborazione, che, se non espressamente previsto nella garanzia, potrebbe esporre l’agente a rispondere direttamente con il proprio patrimonio.
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