Come di consueto ecco la domanda e la risposta del nostro Avvocato Soave. Visto le tante domande fatte e, alcune, molto tecniche, Vi preghiamo di mandarci email dettagliata al seguente indirizzo email: postmaster@ilbroker.it
Domanda: Buongiorno Avvocato, può un agente assicurativo prestare consulenza in materia e pretendere un compenso dal cliente se la polizza non viene stipulata.
Risposta:L’attività di consulenza finalizzata alla presentazione e/o proposizione di prodotti assicurativi, ai sensi dell’ art.106 codice delle assicurazioni, costituisce attività d’intermediazione e non comporta alcun obbligo per il cliente di remunerarla nel caso in cui non dia luogo alla conclusione di contratti di assicurazione, fatto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti.
Mentre la consulenza non finalizzata alla conclusione del contratto di assicurazione, può essere soggetta a remunerazione, sempre che vi sia accordo tra le parti in tal senso.
E’ bene precisare che l’agente mette a disposizione del cliente la propria competenza senza peraltro essere legato da alcun contratto con quest’ultimo, infatti, egli promuove la conclusione di contratti per conto di una o più imprese di assicurazione.
Vero è che la necessità di consulenza si è accresciuta sempre più ed è un’attività che principalmente viene svolta dai broker, anche se, invero, nulla esclude che essa possa essere prestata anche dall’agente atteso che il codice delle assicurazioni richiede medesimi requisiti per l’iscritto in sez A e sez. B, pertanto, entrambi appaiono legittimati a prestare consulenza assicurativa finalizzata o non finalizzata alla conclusione di un contratto.
Buona settimana
Avvocato Gian Carlo Soave
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