Come ogni settimana abbiamo il piacere di pubblicare domanda – di un nostro lettore – e risposta – dell’Avvocato Gian Carlo Soave. Oggi daremo spazio all’approfondimento della legge n.40/2007 che è già stata affrontata dal nostro Avvocato settimana scorsa.
Risposta: La Legge n. 40 del 2 aprile 2007 – nota come legge Bersani bis – prevede per gli incarichi agenziali nei rami danni la possibilità di ricevere mandati da diverse imprese assicurative – il c.d. plurimandato. La legge si era proposta il fine di abolire l’esclusiva degli agenti assicurativi monomandatari, il cui effetto doveva essere l’apertura del mercato della distribuzione assicurativa. Secondo le previsioni della legge le imprese assicurative non possono prevedere nei contratti con la rete agenziale, clausole di distribuzione esclusiva, quindi non possono più disporre di una rete di propri agenti. Mentre agli agenti è data facoltà di proporre ai clienti un portafoglio di polizze di differenti compagnie, fra le quali scegliere. Il divieto, quindi, di clausole di distribuzione in esclusiva che vincolino l’agente assicurativo a promuovere i prodotti di una sola Compagnia, opera solo per quest’ultima, mentre il plurimandato per l’agente è una facoltà, non un obbligo. Conseguentemente un agente, può decidere di operare sul mercato assicurativo, con esclusiva di marchio, nell’ambito di una libera scelta imprenditoriale. In questo contesto, una volta operata la scelta, l’agente non può esercitare l’attività agenziale per altre imprese, mentre la Compagnia proponente non ha alcun vincolo nei confronti dell’agente, potendo affidarsi anche ad altri agenti nella medesima zona. Il mercato italiano, è bene sottolineare, è contrassegnato dalla prevalenza del regime di esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio.
Buona Settimana
Avv. Gian Carlo Soave
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