L'Avvocato Soave risponde: Vincolo di esclusiva tra agente ed impresa - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: Vincolo di esclusiva tra agente ed impresa

Questa settimana abbiamo contattato il nostra Avvocato Soave e gli abbiamo chiesto di darci maggiori lumi su una domanda che ci sta molto a cuore visto che negli ultimi tempi ci capita di discutere di questa importante tematica.
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Domanda:

“ll vincolo di esclusiva tra agente e impresa vale anche quando il rapporto si è concluso?”

Risposta:

al fine di inquadrare correttamente la fattispecie proposta e’ necessario preliminarmente sgombrare il campo da alcuni fraintendimenti  di natura terminologica e concettuale tra “diritto di esclusiva” e “patto di non concorrenza”.

Il diritto di esclusiva è disciplinato dall’art. 1743 c.c. e costituisce l’elemento naturale del contratto di agenzia in forza del quale, salvo patto contrario, il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e al contempo, l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Sussiste, quindi, un divieto reciproco di concorrenza, al fine di garantire una buona cooperazione fra le parti del contratto.  

Il diritto di esclusiva può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, che, per la Suprema Corte di Cassazione, è desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione, con la conseguenza che la deroga all’esclusiva in favore dell’agente comporta che a questo non spetta il diritto, sancito dall’art. 1748 c.c., alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dal preponente. (Cass. 9226/2014).

Il patto di non concorrenza, invece, è disciplinato dall’art. 1751 bis c.c. e produce i suoi effetti quando il rapporto è cessato.
Il patto di non concorrenza è un vero e proprio contratto ancorchè inserito nel contratto di agenzia e per essere valido deve avere la forma scritta. L’art. 1751 bis c.c. 1° comma stabilisce, infatti, che il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente  dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto”.
Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto, pena la nullità.
E’ nullo, infatti, il patto diretto a impedire in assoluto a una parte la possibilità di esercitare nel comparto di riferimento, allo stesso modo è nullo il patto che eccede i due anni.
L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto.
La determinazione della indennità è rimessa alla contrattazione tra le partii tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;

2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;

4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Buona settimana a tutti i nostri lettori!
Avvocato Gian Carlo Soave – Twitter: Avvocato_Soave

 
 
 
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