L’Avvocato Soave risponde - Valenza probatoria della Constatazione Amichevole - Il Broker.it

L’Avvocato Soave risponde – Valenza probatoria della Constatazione Amichevole

Questa settimana, contrariamente a nostra abitudine, abbiamo chiesto all’Avvocato Soave di rispondere al quesito di un privato, e non di un Intermediario come normalmente accade, poiché riteniamo il tema particolarmente interessante in termini di cultura assicurativa generale utile a tutti coloro che a vario titolo si trovano a dover illustrare ai propri clienti un tema scottante come la messa in discussione, da parte di una Compagnia, di quanto sottoscritto dalle parti all’interno del modulo CAI.
Domanda:
Gentile Avvocato sono stata coinvolta in un sinistro stradale con la mia auto. Ho firmato il modello di constatazione amichevole dove il conducente dell’atra auto si assumeva tutta la responsabilità del sinistro. La mia Compagnia non mi ha risarcito ritenendo che dalla ricostruzione del sinistro emergeva la mia responsabilità esclusiva. Ho promosso una causa davanti al Giudice di Pace che mi ha condannato. Ora mi chiedo che utilità ha firmare la contestazione amichevole se poi non ha nessun valore?
Emma, Sondrio
wpid-Giancarlo-Soave.jpgRisposta dell’Avvocato Soave:
La valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. quando riporta la sottoscrizione di entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro stradale, è una delle questioni più dibattute in ambito processuale, in materia di responsabilità civile automobilista.
L’art. 143 co. 2 Codice Assicurazioni Private, prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Le problematiche sorgono in relazione al fatto che la Compagnia di Assicurazione è soggetto diverso dal conducente che le ha rese.
Le  Sezioni Unite hanno affrontato la tematica affermando che il modulo C.A.I sottoscritto da entrambi i conducenti, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione. (SS. UU. 10311/06)
La presunzione sancita dall’art. 243 Cod. Ass., potrà, così, essere superata anche in ragione di altre risultanze di causa, quali ad esempio una consulenza tecnica d’ufficio, idonea a far ritenere che il fatto si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato.
Le dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I., dunque, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, ma sono, tuttavia, idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute.
Conseguentemente se l’assicurazione supera la presunzione, la prova contraria libera anche l’assicurato.
E’ escluso, quindi, che le dichiarazioni contenute nel modulo possano assumere valenza di prova piena, sia pure limitatamente al solo rapporto tra danneggiato e confidente, poiché la confessione resa dal danneggiante al danneggiato non ha valore di piena prova nei confronti dell’assicuratore, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice. Trova applicazione, infatti, la norma di cui all’art. 2733, 3° comma c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. 12257/2007) e il libero apprezzamento deve, quindi, fondarsi sull’indagine unitaria e organica di tutte le emergenze istruttorie.
Così, ad esempio, il verbale delle forze dell’ordine, intervenute subito per chiarire la dinamica dell’incidente, può contraddire il C.A.I. e invertire le responsabilità del sinistro rispetto a quanto emergeva dalla constatazione amichevole.
Segnalo, per completezza, una recentissima sentenza della Corte di  Cassazione (sentenza 5641 del 12 marzo 2014) ove si stabilisce che la perizia di un esperto di infortunistica stradale, anche in un tempo piuttosto distante dal giorno del sinistro, può contraddire il modulo della constatazione amichevole e sovvertire le colpe quali originariamente erano emerse dal documento firmato dai guidatori.
In particolare gli Ermellini hanno precisato che “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il   quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”
Buona settimana a tutti i nostri lettori!
Avvocato Gian Carlo Soave – Twitter: Avvocato_Soave
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