L'AvvocatoSoave risponde: intermediari assicurativi e dovere d'informazione - Il Broker.it

L'AvvocatoSoave risponde: intermediari assicurativi e dovere d'informazione

Domanda:

Egregio Avvocato quando un intermediario assicurativo incorre nella violazione del dovere d’informazione?

Luisa, Pavia

wpid-Giancarlo-Soave.jpgRisposta dell’Avvocato Soave:

L’informazione precontrattuale, nell’intermediazione assicurativa è disciplinata dall’art. 120 d.lgs. n. 209/2005  e dal regolamento isvap (oggi  ivass)  5/2006.

La raccolta precontrattuale d’informazioni è finalizzata a valutare le esigenze assicurative del cliente.
L’art. 120, 1° comma d.lgs. n. 209/2005  stabilisce “gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’art. 109, comma 2°, e quelli di cui all’art.116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo”.
La norma, al secondo comma, prevede diverse fattispecie in cui l’obbligo dell’intermediario d’informare il cliente assume diverso contenuto sulla base del prodotto proposto:

  1. consulenza fornita in seguito ad  una analisi imparziale: le valutazioni devono essere il più oggettive possibili e si devono fondare su un numero ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
  2. prodotto proposto in forza di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione: l’intermediario è tenuto a comunicare al cliente la denominazione di tali imprese;
  3. prodotto proposto in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione: l’intermediario deve informare il contraente del diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari.(art. 120, comma 2°, d.lgs. n. 209/2005).

L’intermediario deve, inoltre, raccogliere informazioni dal contraente e illustrare le caratteristiche essenziali del contratto già predisposto dall’impresa assicurativa, nonché illustrare le prestazioni alle quali essa è obbligata.
La necessità di raccogliere informazioni dal cliente è statuita dall’’art. 52 reg. n. 5/2006: “le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo”.
Nel caso il cui il cliente rifiuti di fornire le informazioni richieste, l’intermediario deve predisporre un’apposita dichiarazione, da far sottoscrivere al contraente, nella quale questi è avvertito che il rifiuto del cliente di fornire informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
Il contraente dovrà, inoltre, essere informato che ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. le dichiarazioni false inesatte e reticenti, sono causa di annullamento o di recesso dallo stesso.
Gli intermediari devo garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dal cliente o di cui dispongano in ragione dell’attività svolta, fatto salvo il caso in cui le norme vigenti consentano o impongano la divulgazione. In ogni caso è fatto divieto all’intermediario di utilizzare le informazioni per finalità diverse da quelle strettamente connesse allo svolgimento dell’attività d’intermediazione, salvo il consenso dell’interessato.
L’intermediario ha anche un dovere di protezione e tutela degli interessi del cliente. Egli dovrà, quindi, informare quest’ultimo dell’inadeguatezza del contratto specificandone i motivi.
Infine l’intermediario dovrà consegnare al contraente:

  1. copia di una dichiarazione, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività;
  2. copia di un documento, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti;
  3. la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Da questa breve e schematica esposizione si evince come i doveri informativi degli intermediari assicurativi inizino già con il primo contatto utile con il contraente. Si tratta infatti di obblighi che operano prima della sottoscrizione di una proposta o di un contratto.
Tramite la dazione d’informazioni il contraente viene messo in grado di capire il significato dell’atto che sta per compiere e di scegliere consapevolmente il prodotto che soddisfa al meglio le sue esigenze.
Buona settimana.
Avvocato Gian Carlo Soave – Twitter: Avvocato_Soave
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