L’Avvocato Soave risponde: il risarcimento del danno da fermo tecnico, quando e come si applica - Il Broker.it

L’Avvocato Soave risponde: il risarcimento del danno da fermo tecnico, quando e come si applica

Domanda: Sono rimasto coinvolto in due diversi sinistri stradali con pieno riconoscimento della responsabilità dell’altro conducente. In un caso il Giudice mi ha riconosciuto oltre  il danno al veicolo anche il fermo tecnico, nell’altro il Giudice ha negato il risarcimento del fermo tecnico. Ora è possibile avere due sentenze così diverse? Esistono per legge dei criteri per capire se c’è o meno nel caso specifico il fermo tecnico?

Franco – Faenza

wpid-Giancarlo-Soave.jpgRisposta dell’avvocato Soave:

Gentile Franco,

l’origine di questa posta di danno è di natura squisitamente giurisprudenziale e con il termine “danno da fermo tecnico” si intende il nocumento patrimoniale patito dal proprietario di un veicolo per l’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di riparazione.

Una prima definizione individua il danno nelle spese fisse che il proprietario del veicolo ha dovuto sostenere nonostante il mancato uso della vettura, come ad esempio il pagamento dell’assicurazione e del bollo auto, nonché la svalutazione commerciale subita dal mezzo durante la sosta forzata.

Per la giurisprudenza di legittimità, inteso in questa accezione restrittiva, il danno da fermo tecnico è “in re ipsa”, ovvero risarcibile in via automatica: il danneggiato che ne chiede il ristoro deve dimostrare i giorni di fermo del veicolo, senza dover fornire specifica prova circa i pregiudizi patiti poiché il pagamento delle spese fisse sono da considerarsi conseguenza immediata della sosta forzata del veicolo, fatta salva la prova contraria. (Cass. 2070 /2014; 22687/2012; Cass. 6907/2012 Cass. 25558/2008).

La quantificazione del danno e del relativo risarcimento, in queste ipotesi è fatta dal giudice in via equitativa, senza la necessità di calcolare il preciso ammontare.

In un’altra accezione, il “danno da fermo tecnico” ricomprende anche ulteriori ed eventuali poste di danno ricollegabili solo in via indiretta alla sosta forzata della vettura, come ad esempio le spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura o l’impossibilità di eseguire una particolare attività lavorativa con il veicolo. Tali poste di danno non potranno essere risarcite in via automatica, dovendo il proprietario fornire la prova specifica in merito.(Cass.17135/2011)

E’ escluso, infatti, in questo ultimo caso il ricorso a qualsiasi criterio di carattere presuntivo che ricolleghi in via automatica alla sosta forzata del veicolo tali ulteriori poste di danno.

Il danneggiato dovrà, quindi, provare non solo il mancato utilizzo del veicolo, ma anche il nesso di causalità  tra l’impossibilità di utilizzazione del veicolo e il danno patito.

Buona settimana.

Avvocato Gian Carlo Soave – Twitter: @Avvocato_Soave

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