L’Avvocato Soave risponde: Corte Europea e compatibilità della normativa italiana sul risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità - Il Broker.it

L’Avvocato Soave risponde: Corte Europea e compatibilità della normativa italiana sul risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità

Domanda:
Gentile Avvocato ho letto di recente che la Corte Europea ha sancito la validità, in caso di sinistro stradale, delle tabelle ministeriali per le lesioni di lieve entità. Cosa significa esattamente?
Grazie.
Pasquale, Napoli
wpid-Giancarlo-Soave.jpgRisposta dell’Avvocato Soave:
La Corte di Giustizia Europea con sentenza 23.01.2014 n° C-371/12, ha esaminato la compatibilità dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni rispetto alla normativa comunitaria di cui alla direttiva 72/166/CEE e successive modifiche (direttiva 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CEE), in cui si prevede che le norme interne devono garantire che l’assicurazione RC Auto copra tutti i danni derivanti da incidente stradale.
La Corte di Giustizia Europea, in particolare è stata chiamata a chiarire:

  • se uno Stato Membro può introdurre parametri che vincolino i giudici nazionali sugli importi dei risarcimenti da sinistro stradale;
  • se i parametri imposti dallo Stato Italiano con l’art. 139 cod. ass. priv. limitino in modo sproporzionato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale;
  • se Il mancato risarcimento del danno morale può comportare l’anzidetta sproporzione.

L’art. 139 cod. ass. stabilisce le modalità di calcolo del danno biologico in ipotesi di sinistro stradale e prevede i parametri quantificatori specifici e più restrittivi rispetto a quelli utilizzati per danni identici derivanti da cause diverse .
La Corte di Giustizia ha espressamente riconosciuto con la citata sentenza la possibilità dei singoli Stati membri di determinare e proporzionare l’entità del risarcimento in relazione all’entità della lesione subita a seguito di incidenti stradali: “Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri”.
La Corte ha osservato che, sebbene la disciplina prevista dall’art. 139 cod. ass. priv. introduca parametri risarcitori più limitativi rispetto a quelli ordinariamente applicabili in ipotesi di danni non patrimoniali cagionati da eventi diversi dai sinistri, ciò non contrasta in alcun modo con una conforme interpretazione delle direttive 72/166 CEE e 84/5 CEE.
L’ordinamento europeo, infatti, si limita a prescrivere l’obbligo di copertura assicurativa dei rischi provocati da sinistri stradali, senza imporre, agli Stati membri l’adozione di equivalenti sistemi di risarcimento.
Gli Stati membri, quindi, sono liberi di determinare quali danni debbano essere risarciti, l’entità del risarcimento e le persone aventi diritto a detto risarcimento.
L’art. 139 cod. ass. priv., secondo la Corte Europea, è, quindi, manifestazione di tale facoltà, in quanto esso si limita a stabilire le specifiche modalità di determinazione del risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, senza peraltro ledere il  diritto della vittima all’equo risarcimento.
La Corte pertanto non individua alcuna violazione del diritto europeo ma sussiste, al contrario, una perfetta compatibilità tra normativa italiana e comunitaria, riconoscendo allo Stato Italiano la facoltà di determinare autonomamente l’entità del risarcimento in relazione alla consistenza della lesione subita a seguito di incidenti stradali.
La rubrica sta per diventare un libro!
Per prenotare, in modo assolutamente non vincolante, potrete spedire email con Vostro nome e cognome a: vademecumsoave@gmail.com

0 Comments

Leave A Comment