L'Avvocato Soave risponde: Collaborazione E con B - Quietanziamento dei premi bonificati, tempistica e data di quietanza - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: Collaborazione E con B – Quietanziamento dei premi bonificati, tempistica e data di quietanza

DOMANDA:

Gentile Avvocato,

seguo con interesse il vostro blog e ho una domanda per lei: se un iscritto alla sezione E collabora con un broker e incassa una polizza RCA, bonifica il premio al broker per cui lavora e invia copia distinta per mezzo e-mail il broker si può rifiutare di inviare la copia di quietanza perchè aspetta di vedere i soldi sul conto? E la quietanza che giorno avrà d’incasso? Il giorno del bonifico e la comunicazione del collaboratore o il giorno della disponibilità dei soldi sul conto del broker?

Grazie in anticipo per la disponibilità

Sebastiano Spada – presidente ULIAS

wpid-Giancarlo-Soave.jpgRISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE:

Gentile Lettore,
preliminarmente osservo che per dar esaustiva risposta alle Sue ben circostanziate domande avrei dovuto quanto meno prendere visione della lettera di incarico che disciplina i rapporti tra broker e subagente.
Ciò premesso, quanto di seguito delineato, è espresso per principi generali e prassi settoriale.
Innanzitutto chiariamo cosa s’intende per atto di quietanza.
La quietanza è una dichiarazione unilaterale del creditore che attesta l’avvenuto pagamento ed è rilasciata contestualmente al pagamento stesso da parte del debitore, il quale viene liberato.
Qualora il versamento avvenga per mezzo di pagamenti elettronici come il caso di bonifico bancario, il creditore avrà contezza dell’avvenuto versamento nel momento in cui le somme sono accreditate sul conto che solitamente differisce di qualche giorno rispetto al versamento.
Nella distinta di accredito il creditore desumerà la data di versamento che dovrà essere riportata nell’atto di quietanza.
Conseguentemente la quietanza di pagamento anche se materialmente rilasciata e/o consegnata al debitore in data successiva, dovrà comunque riportare la data in cui il debitore ha pagato attraverso bonifico, la cui data non solo è certa ma prescinde dalla disponibilità sul conto del creditore.
Sulla scorta dei quesiti posti mi par di comprendere che l’assicurato ha versato il premio al subagente il quale a sua volta ha bonificato la somma al broker e trasmesso in tempo reale la ricevuta dell’avvenuto bonifico.
Il subagente è da considerarsi un semplice depositario delle somme  incassate per conto del broker, con precisi obblighi di rendicontazione periodica ed accredito delle somme percepite a cadenza predeterminata fissa, al quale può essere  attribuita anche facoltà di quietanzare il premio riscosso, che ha carattere liberatorio per il cliente.
Orbene è da chiarire cosa effettivamente il subagente ha trasmesso.
Esistono,infatti, due tipologie di ricevute che la banca rilascia in caso di bonifico: la ricevuta di presa incarico da parte della banca dell’ordine di pagamento, che può essere revocato e la ricevuta di eseguito bonifico, che attesta l’avvenuto ordine di pagamento, non più revocabile.
E’ evidente che solo quest’ultima ricevuta ha carattere liberatorio e se trasmessa al broker questi non potrà mai rifiutare l’invio della quietanza, in attesa di verificare l’effettiva disponibilità sul conto.

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