Da Milano Finanza
L’obiettivo è nel mirino. La munizione è il comma 1-bis dell’art. 27 del Codice del Consumo appena introdotto dall’art. 1, comma 6°, del dlgs 21/2014 sui diritti dei consumatori. Il decreto è stato pubblicato l’11 marzo scorso e il comma è già in vigore. La novità è dirompente: viene infatti attribuita all’Agcm, senza esclusioni, la competenza a valutare le pratiche commerciali scorrette, anche riferibili a soggetti già sottoposti a vigilanza di altre autorità di settore (cioè la Banca d’Italia per i servizi bancari, la Consob per i servizi di investimento, l’Ivass per i servizi assicurativi, l’Agcom per le telecomunicazioni). Ciò indipendentemente dal fatto che tali settori siano specificamente regolati con previsioni speciali, anche prevalenti rispetto alla disciplina generale in materia di pratiche scorrette del Codice del Consumo.
La novità pone fine a una diatriba quasi decennale che – per effetto di provvedimenti del Consiglio di Stato – nel 2008 aveva visto prevalere l’esclusione della competenza dell’Agcm in materia di pratiche scorrette in favore della Consob per i servizi di investimento e nel 2012 dell’Agcom nell’ambito dei servizi di telecomunicazione. Peraltro, per effetto della pubblicazione del dlgs 141/2010 in materia di trasparenza dei servizi bancari e in considerazione della disciplina speciale in materia di trasparenza dei contratti assicurativi, si intravedeva la possibilità di applicare i medesimi principi già espressi dal Consiglio di Stato anche ai servizi bancari e ai servizi assicurativi, sancendo quindi, anche in tali settori, la prevalenza della competenza rispettivamente della Banca d’Italia e di Ivass rispetto a quella dell’Agcm.
(Segue sul quotidiano)
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