L'Avvocato Soave risponde: polizza sui prestiti, come la spiego ai miei clienti? - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: polizza sui prestiti, come la spiego ai miei clienti?

Domanda:
Gentile avvocato mi aiuterebbe a spiegare ai miei clienti che cos’è la polizza sui prestiti e se è obbligatoria la stipula nel caso di richiesta di un prestito ad una banca?
Grazie.
Ermanno – Sondrio
wpid-Giancarlo-Soave.jpgRisposta dell’Avvocato Soave:
Buona settimana a tutti i nostri lettori.
Le assicurazioni sui prestiti sono delle vere e proprie coperture assicurative che tutelano sia la banca che ha erogato il finanziamento, sia il finanziato stesso e i suoi familiari al verificarsi di determinate situazioni.
Esistono due tipologie di assicurazioni sui prestiti:
1.   le Credit Protection Insurance che possono essere obbligatorie in funzione del tipo di finanziamento richiesto come nel caso di cessione del quinto dello stipendio;
2.      le polizze accessorie che hanno invece natura facoltativa.
Le Credit Protection Insurance (CPI) prevedono il rimborso delle rate residue per il periodo durante il quale il finanziato non può provvedervi.
Nelle polizze CPI il premio viene considerato per unità di capitale distinto per età, durata e sesso, ciò almeno sino al dicembre 2012.
La direttiva 2004/113/CE stabiliva all’art. 5, 2° comma infatti, la possibilità per gli Stati Membri di mantenere differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso fosse determinante nella determinazione dei rischi in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Con sentenza della Corte di Giustizia del 1° marzo 2011, il citato art 5 è stato però dichiarato invalido per manifesta incompatibilità  con i principi fondamentali dell’Unione Europea di uguaglianza tra uomo e donna e di non discriminazione di cui agli articoli 21 e 23 della Carta europea dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Quindi a partire dal 21 dicembre 2012, non è più consentito che fattori attuariali legati al sesso possano influire sui contratti e prestazioni assicurative.
Il premio può essere versato in un’unica soluzione con decurtazione dell’intero importo al momento dell’erogazione del finanziamento e se il prestito viene estinto in via anticipata, la compagnia di assicurazione dovrà restituire la parte di premi già pagati ma per i quali non si potrà usufruire della copertura che ne giustificava il pagamento. Oppure è possibile prevedere un pagamento mensile che si aggiunge all’ammontare della rata del finanziamento stesso.
Per questo secondo tipo di pagamento se il finanziato estingue anticipatamente il prestito, non è più tenuto al pagamento dei premi dell’assicurazione.
Gli eventi di copertura in genere sono:
·        Decesso
·        Invalidità totale permanente
·        Inabilita totale temporanea
·        Perdita di impiego
·        Malattia grave
·        Ricovero ospedaliero
Se il beneficiario del prestito non riesce a pagare la rata mensile per una delle circostanze sopra evidenziate, l’assicurazione CPI interviene a rimborsare le rate per conto del cliente che si trova in momentanee difficoltà economiche, per il periodo di tempo definito nel contratto (nei casi previsti, la CPI può anche provvedere all’estinzione completa e anticipata del prestito).
Nei casi in cui l’assicurazione sul prestito è prevista come condizione necessaria all’erogazione, il suo costo deve essere incluso nel calcolo del Taeg (Tasso annuo effettivo globale), il valore percentuale che indica il costo complessivo del finanziamento e che permette di confrontare rapidamente diversi preventivi di prestito.
Le polizze sui prestiti possono garantire il cliente contro il rischio di essere segnalato come cattivo pagatore, nel caso in cui avesse difficoltà a onorare gli obblighi assunti con la banca.
E’ fatto divieto alle banche e agli istituti che erogano mutui e credito al consumo di essere intermediari e beneficiari di una polizza collegata al finanziamento erogato.
Il decreto legge, 1/2012 (cosiddetto “Cresci Italia”), recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ha stabilito l’obbligo di sottoporre al potenziale sottoscrittore del finanziamento almeno due preventivi di polizze assicurative sulla vita, di due diverse compagnie non riconducibili all’ente erogatore.
E’, altresì, diritto del cliente rifiutare i contratti di assicurazione sulla vita offerti dall’ente erogante e scegliere liberamente sul mercato una polizza assicurativa ramo vita più vantaggiosa o più adeguata alle proprie esigenze e dall’altra parte, che l’ente finanziatore è obbligato ad accettare l’eventuale scelta operata dal cliente sul mercato, non avvalendosi dell’attività di intermediazione della banca erogante il mutuo e/o il credito.
La durata della polizza vita, inoltre, dovrà essere pari a quella del mutuo o del credito al consumo, facendo salva la possibilità di stabilire una durata differente unicamente laddove essa sia più rispondente alle esigenze dell’assicurato.
E’ bene precisare che l’intervento legislativo non mira a considerare come pratica commerciale scorretta il semplice fatto che la banca, l’istituto di credito o l’intermediario finanziario  possano distribuire coperture assicurative in occasione della concessione di un mutuo, bensì intende impedire alle banche e agli intermediari finanziari di obbligare il proprio cliente a stipulare una polizza preselezionata e distribuita dalla medesima banca, nel momento in cui il cliente sottoscrive un contratto di mutuo.
Concludendo, una polizza assicurativa a protezione del credito, pur costituendo indubbiamente un costo aggiuntivo per il finanziato, assume fondamentale importanza se il finanziamento richiesto è d’importo elevato e di lunga durata alla luce degli eventi coperti.
Buona settimana.
Avv. Gian Carlo Soave – Twitter: @Avvocato_Soave

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