Domanda
Gentile Avvocato Soave,
mentre assistiamo in Italia a un improvviso proliferare delle forme di car sharing organizzate da enti pubblici o aziende private leggo che, in altri Paesi, si starebbero diffondendo formule di Car Sharing Peer to Peer. In sostanza una sorta di noleggio tra privati organizzato in modo industriale da una società sovrastante che gestisce prenotazioni, pagamenti, assicurazione e quant’altro. A suo parere tale modalità sarebbe compatibile con la legislazione e con le prassi assicurative italiane?
Grazie.
Federico – Bologna
Risposta dell’Avvocato Soave:
L’attività che il nostro lettore segnala è un servizio c.d. di car sharing peer to peer, ovvero le auto sono messe a disposizione non da un singolo gestore ma da altri privati cittadini, che le usano poco e vogliono monetizzare almeno parte del tempo in cui esse restano ferme.
Servizio che differisce dal tradizionale car sharing (sorta di servizio di auto a noleggio con procedure automatizzate di presa in carico e rilascio dell’auto e con tariffe basate sull’uso associate ad una quota annuale; i veicoli sono tutti di proprietà del gestore, che può essere pubblico o privato) e dal car pooling (condivisione dello spostamento, come nel caso di un lavoratore che accompagna un collega con la propria auto per fare un percorso comune).
Le problematiche per avviare un’attività di tal genere sono di diversa natura:
- Il nostro codice della strada non vieta il noleggio di auto senza conducente (art.84 cds), ma stabilisce che la carta di circolazione dei veicoli debba essere rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività (art. 19 legge 241/90). Nel nostro Paese non basta mettere a disposizione la propria auto, ma è necessario essere titolari di un’impresa, dimostrare di avere locali idonei per l’esercizio dell’attività Il Comune, poi, entro cinque giorni dovrà trasmettere la richiesta al Prefetto che potrà vietare l’attività per motivate esigenze di ordine pubblico (art. 2 del DPR n. 481/2001).
- La responsabilità civile da circolazione degli autoveicoli è legata principalmente alla proprietà degli stessi. L’art. 2054 prevede infatti che il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione “è avvenuta contro la sua volontà”. Nel caso di un incidente, causato da colui che ha ricevuto l’auto in noleggio dal proprietario, quest’ultimo rimane civilmente responsabile e il terzo danneggiato potrà esercitare azione diretta verso la sua assicurazione ex art. 144 del codice delle assicurazioni.
- Quanto ai profili assicurativi, le Compagnie al fine di equilibrare il premio rispetto al rischio relativo allo stile di guida del conducente, tendono a vietare la copertura (escludendo l’indennizzo, prevedendo l’incremento della franchigia ecc.) in caso di uso commerciale del veicolo (e il noleggio dell’auto è da considerarsi indubbiamente tale) oppure in caso di guida da parte di un soggetto diverso dal proprietario (talvolta la limitazione riguarda solo la guida da parte di soggetti giovani ancorché maggiorenni).
- Inoltre, se non si avvisa la Compagnia dell’attività di autonoleggio, in caso di sinistro, scatta la disciplina dell’aggravamento del rischio (art. 1898 codice civile). Il proprietario si troverebbe a dover coprire in via diretta i danni provocati dal conducente.
Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla stipula di una polizza casco per il proprietario e una polizza RCA per il conducente, ma con l’ostacolo che in Italia non sono ammesse le doppie assicurazioni sullo stesso mezzo.
Appare evidente che sarà necessario un intervento legislativo volto a disciplinare queste nuove forme di circolazione. Il fenomeno è in forte espansione soprattutto all’estero, poichè sta cambiando il modo di intendere l’auto che non è più vista come un bene di consumo ma di servizi.
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