L'Avvocato Soave risponde: Sinistro causato da buca nel manto stradale e responsabilità dell’Ente Pubblico titolare della strada - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: Sinistro causato da buca nel manto stradale e responsabilità dell’Ente Pubblico titolare della strada

Domanda: 

Ho avuto un incidente con  la mia auto a causa di una buca presente sulla strada cittadina. Il Comune rifiuta di risarcirmi perché, a suo dire, la buca era visibile, nonostante la pioggia. Come mi devo comportare.

Stefania – Firenze

Risposta dell’Avvocato Soave: 

wpid-Giancarlo-Soave.jpgPrendiamo spunto dalla lettera del lettore per fornire un’utile indicazione circa la responsabilità e quindi la risarcibilità o meno del danno.

Nel caso di buche del manto stradale per ottenere il risarcimento l’utente deve dar prova dell’alterazione della cosa, che, per le sue intrinseche caratteristiche, abbia determinato la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, ovvero l’imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, ha subito un danno.

L’insidia, pertanto, deve avere alcuni presupposti oggettivi di gravità, insiti nell’insidia stessa, mentre dal lato soggettivo l’insidia deve essere imprevedibile ovvero non evitabile attraverso una ragionevole condotta diligente da parte dell’utente.

L’Ente Pubblico, invece, per andare esente da colpe deve dimostrare il “caso fortuito”, ovvero un accadimento imprevedibile ed inevitabile, di per sé sufficiente a produrre l’evento ed estraneo alla sfera di azione del Comune custode della strada.

Questo accadimento può consistere nel fatto della natura, nel fatto del terzo o nel fatto dello stesso danneggiato, purché, in questi casi, le condotte del terzo o del danneggiato abbiano costituito la causa esclusiva del danno.

Il Comune deve, dunque, dare conto del fatto che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. E’ così sufficiente, per provare il caso fortuito, dimostrare di aver rispettato tutte le regole cautelari che si imponevano nella gestione della rete stradale.

Se, nonostante l’impiego dei mezzi tecnici e l’assunzione di quelle condotte necessarie in relazione alla natura della cosa, il danno si è verificato ugualmente, deve ritenersi provato, quanto meno per presunzione logica, il caso fortuito.

Il danneggiato deve, dunque, dimostrare che il danno è dipeso direttamente dall’ostacolo presente sulla carreggiata in quanto esso non era né visibile né prevedibile e, pertanto, inevitabile.

Al contrario, l’ente è libero da responsabilità se dimostra la visibilità e prevedibilità del pericolo e, di conseguenza, l’esistenza di un elemento interruttivo del rapporto di causalità, quale la colpa del conducente negligente e disattento.

Segnalo in proposito una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 25633 del 14.11.2013) dove è stato precisato che: “Il Comune risarcisce il motociclista o automobilista caduti per la buca profonda sulla strada resa invisibile dalla pioggia che la copriva interamente: il cattivo stato di manutenzione è causa della responsabilità dell’ente e legittima la richiesta di risarcimento del danno.”

Secondo la Corte in queste ipotesi il Comune ha una responsabilità quasi automatica per i danni prodotti ad automobilisti o motociclisti e non ha scusanti, visto che è palese lo stato di cattiva manutenzione della strada, proprio per la presenza della buca nella carreggiata.

Buona settimana.

Avv Gian Carlo Soave – Twitter: @Avvocato_Soave

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