DOMANDA: Egregio Avvocato cosa s’intende per “risarcimento in forma specifica” da parte delle Compagnie di Assicurazioni. Come posso spiegarlo correttamente ai miei clienti? Grazie.
Michele – Pescara
RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE: La questione che ci pone il nostro gentile lettore si pone nel filone delle novità in tema Rca introdotte con il DL 23/12/2013 n. 145, a noi tutti noto come “Destinazione Italia”.
Prima di analizzare nello specifico le novità introdotte con il D.L. 145/2013, diamo un’indicazione per sommi capi e in via schematica dell’istituto in questione.
Il nostro ordinamento prevede, che il danneggiato può essere compensato dalle conseguenze pregiudizievoli che gli siano derivate da un evento dannoso di natura extracontrattuale, attraverso il risarcimento in forma specifica.
Più specificamente l’art. 2058 cod. civ. prevede che il danneggiato possa richiedere il risarcimento del danno in forma specifica, consistente in una riparazione in natura, ovvero nell’eliminazione di quanto illecitamente fatto, quando sia in tutto o in parte possibile e non risulti eccessivamente oneroso per il debitore.
Qualora la reintegrazione in forma specifica non sia possibile, ovvero risulti eccessivamente onerosa per il debitore, il risarcimento del danno dovrà avvenire per equivalente, cioè mediante un equivalente monetario della perdita subita e del mancato guadagno.
Se anche la reintegrazione in forma specifica consiste nella dazione di una somma di denaro, la differenza tra riparazione in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza tra il bene integro, nel suo stato originario ed il bene leso e danneggiato.
Sia nel caso di risarcimento in forma specifica che in quello per equivalente, l’obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rappresentante l’effettivo valore del bene compromesso o perduto.
La somma di denaro stabilità per equivalente andrà quindi rivalutata e cumulata di interessi.
L’art. 8 lett. D) del Il Dl. 145/2013 ha introdotto l’art. 147 bis codice delle Assciurazioni Private (D.Lgs 209/2005) che prevede, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà delle imprese di assicurazioni in assenza di responsabilità concorsuale, di risarcire in forma specifica i danni a cose.
Se l’impresa si avvale della predetta facoltà deve:
– fornire idonea garanzia sulle riparazioni effettuate con validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette ad usura ordinaria;
– deve comunicare all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno, l’entità della riduzione prevista, in misura comunque non inferiore al 5% dell’importo risultante dalla somma premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
– l’omessa comunicazione comporta che l’impresa non potrà esercitare la facoltà nell’anno successivo.
In sostanza le Compagnie di assicurazione potranno prevedere nelle polizze RCA una clausola facoltativa che consente di abbreviare i tempi di risarcimento dovuto in forza di un accordo tra le medesime e alcune officine di riparazione.
La clausole, una volta sottoscritta, obbliga, infatti, il contraente della polizza a rivolgersi solo ed esclusivamente ad un’officina convenzionata con la propria assicurazione in caso di riparazioni al veicolo (in caso contrario è previsto il pagamento di una penale).
La norma in questione ha suscitato tra gli addetti ai lavori un vivace dibattito tra coloro che ne esaltano l’introduzione scorgendo in essa la possibilità di effettuare un controllo più rigido sulle procedure di rimborso e, di conseguenza, sulle frodi ai danni delle assicurazioni e conseguentemente sui premi. Altri evidenziano al contrario come una norma di tal specie vada ad incidere sulla libertà di scelta e concorrenza.
Buona settimana!
Avv. Gian Carlo Soave
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