Con questa settimana ritornano gli apprezzati contributi dell’Avvocato Gian Carlo Soave con ill quale continueremo a dare risposta agli interessanti quesiti dei lettori. Ricordiamo che le vostre domande possono essere sottoposte all’indirizzo postaste@ilbroker.it
Domanda: E’ comportamento corretto quello del carrozziere che per riparare l’auto incidentata chiede di firmare un documento dove si dice che l’auto verrà riparata subito e il carrozziere si farà pagare direttamente dalla assicurazione? Che cosa cambia con gli ultimi interventi legislativi?
Francesco – Bergamo
Risposta dell’Avvocato Soave: Nella prassi, è frequente che molte carrozzerie effettuino le riparazioni necessarie di un veicolo danneggiato a seguito d’incidente stradale, proponendo al cliente la sottoscrizione di un contratto di cessione del credito (istituto previsto dagli artt. 1260 e seguenti del Codice civile), con il quale il cliente cede il diritto relativo e quanto preteso, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti dell’impresa assicuratrice.
Si tratta di un vero e proprio accordo in base al quale il credito derivante dal risarcimento del danno al mezzo si trasferisce dal danneggiato alla carrozzeria.
Il danneggiato trasferisce non solo il diritto, ma cede anche il rischio della liquidazione.
Rischio che può essere trasferito totalmente quando il carrozziere non pretenderà dal cliente nessun contributo (cessione pro soluto), ovvero parzialmente, quando l’officina si riserva la facoltà di richiedere al cliente il pagamento delle riparazioni eseguite nel caso in cui l’assicurazione non paghi o lo faccia solo in parte (cessione pro solvendo).
Sottoscrivendo la cessione il danneggiato non avrà più titolo per richiedere all’assicurazione il risarcimento del danno, neppure avrà titolo per promuovere azione legale, poiché con la cessione è ceduta anche la legittimazione ad agire giudizialmente.
Affinchè la cessione sia formalizzata non occorre il consenso dell’assicurazione, alla quale, tuttavia, andrà comunicata.
La fattispecie, tuttavia, è stata oggetto di recente intervento legislativo.
Il Dl. 23/12/2013 n. 145, art. 8, lett. F) – che ha apportato significative modifiche in materia di assicurazione r.c. auto, che prossimamente andremo ad analizzare nel dettaglio – stabilisce la facoltà per l’impresa di assicurazione di prevedere, all’atto della stipula del contratto di assicurazione o nelle successive scadenze, in deroga agli artt. 1260 e ss cod. civ., la non cedibilità a terzi del diritto al risarcimento derivanti dalla circolazione di veicoli, senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento.
Facoltà dell’impresa a cui deve seguire una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato (non inferiore al 4% dell’importo risultante dalla somma premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione).
La cessione del credito, nei termini sopra esposti, in passato ha trovato riconoscimento dalla Corte di Cassazione limitatamente alla possibilità, per i danneggiati, di cedere il credito relativo al risarcimento del danno patrimoniale, mentre rimaneva esclusa la cessione relativa al danno non patrimoniale, biologico e morale, sul presupposto che il danno patrimoniale è di natura non strettamente personale e che non sussiste uno specifico divieto normativo al riguardo.
Con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2261/2013 invece è stata ammessa anche la cessione del danno non patrimoniale, in virtù del fatto che il “credito al risarcimento del danno morale e biologico, pur tendendo alla reintegrazione, per equivalente, di beni strettamente personali, è invece pur sempre un credito ad una somma di denaro in relazione al quale la persona alla quale effettuare il pagamento è indifferente per il debitore e del quale il creditore può liberamente disporre“.
In sostanza la Cassazione distinguendo tra diritto alla salute – personalissimo e indisponibile – e diritto al risarcimento economico del danno patito a causa della lesione del diritto alla salute, ha ritenuto anche quest’ultimo trasmissibile ex art. 1260 cod. civ., allo stesso modo del danno patrimoniale.
Buona settimana.
Avv. Gian Carlo Soave – Twitter: Avvocato_Soave
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