Affronto un argomento particolarmente a cuore dei cauzionisti: la distinzione (giuridica) tra un contratto autonomo di garanzia ed una garanzia accessoria (tipica).
Nell’ambito del nostro ordinamento si riscontrano diversi istituti in virtù dei quali è possibile concedere una garanzia per l’adempimento di una determinata obbligazione: i più diffusi nella prassi commerciale sono la fidejussione, il pegno e l’ipoteca regolati espressamente e dettagliatamente dal codice civile; accanto a queste forme tipiche di garanzia, da qualche anno a questa parte si è registrata una enorme diffusione del cosiddetto contratto autonomo quale strumento di garanzia per l’adempimento di obbligazioni.
Cerco di definire preventivamente l’ambito dei singoli istituti per essere più chiaro nella conclusione.
La fidejussione così come il pegno e l’ipoteca sono delle forme (tipiche) di garanzia accessoria; il carattere di accessorietà sta a significare che sono strettamente legate e connesse ad una obbligazione cd. principale dalla quale dipendono ai fini dell’esplicazione dei loro effetti. Tali forme di garanzia possono essere escusse/eseguite dal beneficiario solo al verificarsi di un inadempimento dell’obbligazione principale alla quale, ripeto, sono indissolubilmente connesse.
Il contratto autonomo di garanzia può essere definito come la convenzione tra privati in base alla quale si stabilisce di corrispondere un determinato importo (cd. somma garantita) al verificarsi di una condizione stabilita nel contratto stesso oppure a semplice arbitrio del beneficiario della garanzia. In questo caso non esiste accessione tra l’obbligazione principale e la garanzia.
Pertanto, la distinzione fondamentale tra il contratto autonomo di garanzia e le garanzie accessorie risiede essenzialmente nel fatto che mentre nel contratto autonomo esiste una netta separazione giuridica tra l’obbligazione principale e ed il contratto autonomo, nelle garanzie accessorie questo non succede e, per converso, deve esistere una stretta, quanto necessaria, correlazione tra l’obbligazione garantita (cd. principale) e la garanzia stessa.
Da questa differenza discende la conseguenza di assoluto rilievo che per il contratto autonomo di garanzia:
- non rilevano le vicende giuridiche che possono coinvolgere l’obbligazione garantita per cui ove, per esempio, l’obbligazione principale fosse nulla od annullabile, il contratto autonomo rimarrebbe vivo ed esplicherebbe ugualmente i propri effetti (pagamento della somma garantita) a prescindere dalle vicende dell’obbligazione principale;
- le parti possono convenire delle ipotesi o condizioni di escussione riprendendo le norme delle fidejussione, quanto quelle delle altre forme di garanzie codicistiche e non per questo ci si trova di fronte ad una fidejussione. La conseguenza è che il contratto autonomo di garanzia è una convenzione le cui pattuizioni contrattuali sono rimesse assolutamente all’autonomia privata e colui il quale è tenuto (garante) alla prestazione di garanzia dovrà rispettarle in quanto tali.
La fidejussione così come il pegno e l’ipoteca hanno una disciplina prevista direttamente dal Codice che è più o meno derogabile, ma la questione fondamentale è che esse sono strettamente connesse all’obbligazione principale; pertanto, ove mai quest’ultima, per esempio, si fosse estinta per un qualsiasi motivo, nè deriverebbe anche l’estinzione della garanzia accessoria. Ovviamente, ove l’obbligazione garantita fosse annullata o nulla, la garanzia avrebbe il medesimo esito giuridico.
Da questo ragionamento se ne deduce che i parametri in base ai quali distinguere un contratto autonomo da una garanzia accessoria sono essenzialmente (se non esclusivamente) il loro legame all’obbligazione principale/garantita tanto per cui se la garanzia è stata concepita dalle parti per avere una vita giuridica a se stante, ci troveremo di fronte ad un contratto autonomo, ove non gli si fosse attribuita questa prerogativa, ci troveremo di fronte ad una garanzia accessoria.
Pasquale Falzarano
Responsabile commerciale – Gruppo Falzarano Intermediazioni Assicurative
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