L'Avvocato Soave risponde: sinistro provocato da minore non abilitato alla guida - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: sinistro provocato da minore non abilitato alla guida

DOMANDA: Cosa accade in caso di sinistro provocato da veicolo condotto dal figlio minore dell’Assicurato non abilitato alla guida? L’Assicurazione copre il sinistro? Filippo – Cagliari
wpid-Giancarlo-Soave.jpgRISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE: La fattispecie proposta dal nostro lettore è stata di recente esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione (ord. 373/2013), che  ha ribadito il consolidato principio secondo il quale la clausola che esclude la garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente non sia munito di valida patente, non opera nei confronti dei danneggiati, ma solo nei confronti dell’assicurato.
La Corte di Cassazione, in applicazione della distinzione tra la natura degli obblighi dell’impresa di assicurazioni nei confronti dell’assicurato da un lato e del danneggiato dall’altro, ha affermato che l’operatività della garanzia non è esclusa quando il sinistro sia provocato da un minore privo di patente di guida, confermando, così, l’obbligo al risarcimento  nei confronti del danneggiato da parte dell’impresa.
Il rapporto, infatti, è di natura contrattuale soltanto tra i due soggetti stipulanti: l’assicuratore e l’assicurato, mentre il danneggiato, rispetto a tale rapporto, è terzo, quindi regolato dalle norme di natura extracontrattuale (artt. 2043 e segg c.c.)
Poiché l’obbligo dell’assicurazione di tenere indenne il danneggiato dal pregiudizio patito non discende dal contratto, ma dalla legge che impone l’integrale risarcimento del danno, nel limite del massimale, l’Impresa non potrà far valere le eccezioni circa l’operatività della polizza nei confronti del danneggiato, la quale, tuttavia, conserva il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato.
Assicurato che risponderà nei confronti dell’assicuratore per il fatto del figlio minore ai sensi dell’art. 2048 c.c.
Circa i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori sinteticamente consistono nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli  stessi e nell’obbligo di svolgere un’adeguata attività formativa ed educativa, circa il rispetto delle regole della civile coesistenza.
I più cordiali saluti e i migliori auguri!
Avv. Gian Carlo Soave

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