DOMANDA:
Gentile Avvocato, in quali casi la compagnia può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di un proprio assicurato che ha provocato un incidente stradale. Quali limitazioni e quali clausole contrattuali?
Grazie.
Giuseppe – Napoli
RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE:
Mi limiterò ad una sintetica disamina degli istituti e norme di legge che intervengono nel caso in cui una Compagnia agisca nei confronti del proprio assicurato al fine di recuperare somme versate nei confronti dei terzi danneggiati, confidando, nel contempo, di dare qualche utile indicazione anche al nostro lettore.
L’art. 144 codice delle assicurazioni al comma 2° prevede che “per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
In caso di incidente, quindi, l’Assicuratore è comunque obbligato a risarcire il terzo danneggiato, ma avrà il diritto di chiedere all’assicurato la restituzione totale o parziale della somma versata, dopo aver pagato il danno al danneggiato, secondo specifiche clausole indicate in polizza.
Non sono previste delle cause codificate, ma solitamente, il diritto di rivalsa è collegato alla determinazione del sinistro attraverso una violazione di legge.
Le più comuni clausole che danno diritto alla rivalsa sono:
▪ Guida in stato di ebbrezza;
▪ Guida sotto l’uso sostanze stupefacenti (compresi psicofarmaci);
▪ Gravi trasgressioni del Codice della Strada;
▪ Violazioni delle norme di carico dell’auto;
▪ Circolazione con la revisione scaduta;
▪ Guida con patente scaduta.
E’ bene precisare che il diritto di rivalsa è esercitabile solo quando sia oggettivamente accertata e non contestata da parte dell’assicurato una delle condotte sopra riportate. Non è sufficiente quindi che l’assicuratore eccepisca unilaterlamente, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza al fine di agire in rivalsa, ma è necessario che essa venga accertata (contravenzione non più impugnabile, sentenza passata in giudicato e similari).
Alcune polizze possono prevedere la rinuncia alla clausola di rivalsa, solitamente, a fronte di un’integrazione del premio base.
Ci sono differenti tipi di rinunce alla clausola di rivalsa, ad esempio, rinuncia parziale al rimborso, rinuncia solo per il primo sinistro. In questo caso la compagnia assicuratrice rinuncerà a ricevere il rimborso del cliente solo per il primo incidente che causa, mentre per quelli successivi applicherà una rivalsa piena.
Circa la legittimità della clausola in commento si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione, la quale, con indirizzo ormai consolidato, ha escluso che possa ritenersi vessatoria la clausola di una polizza assicurativa che prevede il diritto di rivalsa dell’assicuratore nel caso in cui si accerti che il conducente, al momento del sinistro, abbia tenuto una condotta di guida censurabile.
Secondo la Corte, la legittimità discende dalla distinzione tra le clausole limitative della responsabilità, che sarebbero quelle che limitano le conseguenze della colpa e dell’inadempimento o escludono il rischio garantito, dalle clausole che delimitano il rischio garantito e cioè che specificano l’oggetto della garanzia, descrivendone i limiti.
La funzione della clausola in esame è quella di determinare le condizioni minime – sia oggettive, sia soggettive – necessarie per rendere operativa la garanzia assicurativa e, pertanto, si tratta di un accordo volto a delimitare l’oggetto del rischio garantito e non a ridurre l’ambito oggettivo di responsabilità dell’assicuratore.
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