L'Avvocato Soave risponde - Tutela Legale, una polizza utile: coperture indispensabili e libertà di scelta del legale - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde – Tutela Legale, una polizza utile: coperture indispensabili e libertà di scelta del legale

Questa settimana l’Avvocato Soave risponde a una domanda che gli è stata posta da un cliente – non operante nel settore assicurativo – sul tema della tutela legale. Riteniamo utile fornire argomentazioni a supporto della vendita di questa tipologia di polizze.
DOMANDA:
Ho perso una causa condominiale e ho dovuto pagare uno sproposito per parcelle di avvocati (il mio e quello della controparte). Una mia amica mi ha detto che lei per le parcelle degli avvocati non spende nulla perché è assicurata. Ma davvero esistono assicurazioni di questo tipo che ti pagano l’avvocato?
Luigi – Genova

Foto 2RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE: La risposta al quesito della nostra gentile lettrice è sicuramente positiva.
Il codice delle assicurazioni all’art. 173 (assicurazione di tutela legale) stabilisce che:
l’assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali, peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti“.
La polizza di tutela giudiziaria offre, quindi, la copertura assicurativa nell’ipotesi si verifichi una controversia giudiziale oppure stragiudiziale, nel caso in cui l’assicurato sia chiamato a difendersi in una causa promossa da terzi, ovvero  anche nei casi in cui sia lui stesso ad agire per difendere un proprio diritto o quelli dei familiari.
Questo tipo di assicurazioni sono rivolte sia ai privati, sia  alle aziende e prevedono dei massimali, entro i quali le spese legali vengono interamente rimborsate dalla compagnia di assicurazione.
Per quanto riguarda, i livelli minimi di copertura che un’assicurazione di tutela giudiziaria dovrebbe contenere, in sintesi dovrebbero essere:
– tutti gli oneri per l’impiego di un avvocato (fino al massimale inserito in polizza), per tutti i casi di assistenza giudiziale e stragiudiziale previsti dal contratto;
– tutti gli oneri nel caso si renda necessario, nel corso di una causa coperta dall’assicurazione, l’intervento di un perito o di un consulente tecnico (sia nel caso in cui sia stato nominato dal giudice che dall’assicurato, fino ad un importo pari al massimale indicato in polizza);
– in generale le spese giudiziali;
– le spese legali legate ai procedimenti penali;
– la copertura delle spese di soccombenza (fino al massimale pattuito, con una copertura del 100%) da pagare in caso di condanna.

La polizza ha durata annuale si rinnova automaticamente di anno in anno, se non disdettata e rende dovuto il premio.
L’assicurato ha precisi obblighi informativi nei confronti della propria compagnia. Egli deve, infatti, informare tempestivamente l’insorgenza della lite e trasmettere tutti i documenti utili (lettere di messa in mora, notificazione atti e similari), nonché indicare il nominativo del legale al quale s’intende affidare l’incarico.
Le assicurazioni di tutela giudiziaria possono avvalersi di studi legali convenzionati al quale l’assicurato deve necessariamente riferirsi, oppure lasciare un margine di libertà all’assicurato, la cui scelta è comunque sottoposta ad alcuni vincoli. Il legale, infatti, può essere prescelto tra coloro che esercitano  nel circondario del Tribunale ove l’assicurato ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.
In ordine a quest’ultimo profilo segnalo una recententissima pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-442/12 del 7/11/2013) ove si statuisce che, ancorchè sia legittima la clausola in cui si prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai collaboratori della compagnia assicurativa, non è consentito prevedere che le spese per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato possano essere coperte solo qualora l’assicuratore riterrà di affidare la gestione del caso a un consulente giuridico esterno.
Secondo la Corte, la direttiva 87/344 (recepita in Italia con Dlgs 390/1991) non intende limitare la scelta dell’avvocato ai soli casi in cui l’assicuratore «decida che è necessario avvalersi di un consulente esterno», poiché in tal caso,
l’assicurato non sarebbe adeguatamente tutelato e la libertà di scelta  verrebbe svuotata rendendo impossibile, in via di fatto, «una scelta ragionevole da parte dell’assicurato del suo rappresentante».

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