L'Avvocato Soave risponde: chi risarcisce i danni a fronte di sinistro con contrassegno contraffatto? - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: chi risarcisce i danni a fronte di sinistro con contrassegno contraffatto?

A seguito della pubblicazione dell’ultimo quesito relativo a chi debba rispondere dei danni arrecati da un mezzo con contrassegno assicurativo contraffatto ci sono pervenute diverse richieste volte a comprendere chi effettivamente debba rispondere del danno qualora la compagnia riuscisse a dimostrare “l’alterazione dei dati e la mancanza di un comportamento colposo che possa aver generato un affidamento del danneggiato”. In tal caso vedremo di seguito come il Fondo Vittime della Strada sia l’entità su cui grava il risarcimento analogamente al caso, affrontato qualche settimana fa, del mezzo del mezzo rubato che causa danni a terzi.
APPROFONDIMENTO DELL’AVVOCATO SOAVE:
wpid-Giancarlo-Soave.jpgAlla luce dell’interesse riscosso dall’argomento proposto la scorsa settimana – LEGGILA QUI – e le numerose richieste pervenute, torno ancora sulla questione.
Si è detto che il contrassegno opera nell’interesse e a tutela del danneggiato e questi, in ragione dell’apparente formale validità del contrassegno esibito, è esonerato dall’onere di accertare la validità del medesimo, con piena legittimazione ad agire nei confronti della Compagnia indicata nel relativo contrassegno.
Onere, viceversa, che ricade interamente sulla Compagnia assicurativa, dimostrare non solo che il contrassegno è stato alterato nei dati, ma di non aver avuto un comportamento colposo che possa aver generato un affidamento nel danneggiato.
Prova, a parere di chi scrive, “tutta in salita”, poiché non è ben chiaro quale sia il comportamento diligente richiesto all’assicuratore e soprattutto quale comportamento possa essere qualificato idoneo a non generare l’affidamento del terzo.
L’attuale indirizzo giurisprudenziale è volto ad assegnare alle Compagnie assicurative le conseguenze giuridiche discendenti dalla non conformità del contrassegno.
Ma se la prova è raggiunta? In questo caso cosa può fare il danneggiato?
In suddetta ipotesi, a tutela del danneggiato sovviene l’art. 283, 1° comma lett b) del codice delle assicurazioni privare, ove è previsto che il Fondo di Garanzia Vittime della Strada provvede al risarcimento dei danni causati da veicolo o natante identificato, ma non coperto da assicurazione (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose sono risarciti integralmente).
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada è un organismo di indennizzo, le cui funzioni e prerogative sono state già analizzate in  mio precedente intervento (28.10.2013) al quale mi richiamo e rimando – LEGGI QUI
Buona settimana.
Avv. Gian Carlo Soave – Twitter: Avvocato_Soave

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